Cassazione Civile, Ordinanza n. 01392/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla curatela fallimentare per il risarcimento dei danni asseritamente causati alla massa dalla mala gestio degli amministratori e dall’omesso controllo dei sindaci della società poi fallita. Il Tribunale aveva condannato in solido amministratore e sindaci al pagamento di euro 3.000.000, ripartendo internamente la responsabilità in quote uguali e riconoscendo la manleva dei sindaci nei confronti degli assicuratori. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione. In cassazione, il sindaco ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte d’appello ignorato il giudicato formatosi, nel diverso procedimento di accertamento del passivo, sull’ammissione del credito del ricorrente per compensi professionali, giudicato che egli riteneva esteso anche alla correttezza del suo operato; 2) violazione degli artt. 2407 c.c. e 2409-ter c.c., sostenendo che, essendo la revisione contabile affidata a un revisore esterno, al collegio sindacale non potessero essere imputate responsabilità sul controllo contabile e sulla valutazione delle poste di bilancio; 3) erronea ripartizione interna delle quote di responsabilità tra sindaci e amministratori ai sensi degli artt. 2407, comma 2, e 1298, comma 2, c.c., contestando che ai sindaci fosse stata attribuita una quota superiore a quella degli amministratori. In memoria chiedeva inoltre l’applicazione retroattiva del nuovo art. 2407, comma 2, c.c., introdotto dalla l. n. 35/2025, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio nei limiti del multiplo del compenso annuo.
La decisione
Per il ricorrente che ha rinunciato al ricorso il giudizio è stato dichiarato estinto con compensazione delle spese. Nei confronti del ricorrente residuo la Corte ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’ammissione di un credito al passivo produce soltanto effetti endofallimentari e non determina un giudicato opponibile in sede ordinaria sull’azione di responsabilità promossa dal curatore; ha inoltre escluso che il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. possa applicarsi retroattivamente a un danno patrimoniale già verificatosi e già consolidato nella sua consistenza risarcitoria. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge, in un caso di doppia conforme. Il ricorrente soccombente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, anche all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato ordinario non si forma per effetto dell’ammissione al passivo; le preclusioni endofallimentari non producono vincolo positivo in giudizi ordinari successivi tra le stesse parti.
art. 96 l. fall.
"producono effetti soltanto ai fini del concorso"
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni rese nel giudizio di accertamento del passivo hanno efficacia soltanto nell’ambito della procedura fallimentare.
art. 146 l. fall.
L’azione di responsabilità del curatore verso amministratori e sindaci è azione risarcitoria ordinaria, autonoma rispetto all’accertamento del passivo del credito per compensi.
art. 98 l. fall.
L’opposizione allo stato passivo è il rimedio proprio per contestare l’ammissione o il rigetto del credito nella sede concorsuale.
art. 102 l. fall.
Il curatore, contro il giudicato endofallimentare, può eventualmente utilizzare i rimedi concorsuali previsti dalla legge, non una nuova azione ordinaria per rimettere in discussione il titolo del credito.
art. 2407 c.c.
La responsabilità dei sindaci per danni patrimoniali alla società e ai creditori, così come il relativo quantum, è disciplinata dalla normativa vigente al tempo del fatto; la novella del 2025 che introduce un tetto multiplo al compenso non si applica retroattivamente ai danni già verificatisi.
art. 2409-ter c.c.
La doglianza relativa alla diversa ripartizione dei controlli tra collegio sindacale e revisore esterno è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova.
art. 1298 c.c.
La ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria tra condebitori è questione di merito insindacabile in cassazione se la censura mira solo a sovvertire la valutazione del giudice di appello.
art. 11 disp. prel. c.c.
La legge sopravvenuta non si applica ai fatti anteriori quando incide sulla consistenza già maturata del diritto al risarcimento.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità per il rinunciante.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L’accettazione della rinuncia esclude la condanna alle spese del rinunciante, se pattuita la compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
L’ulteriore contributo unificato si applica nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla ricostruzione dei fatti è ulteriormente limitato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere surrettiziamente sostituito da censure che mirano a una rivalutazione del merito.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa riguarda il danno non patrimoniale quando non sia possibile una precisa stima monetaria; tale logica non si estende automaticamente al danno patrimoniale.
art. 2056 c.c.
La liquidazione del danno segue i criteri previsti dalla legge e dal giudice, ma la sopravvenienza di nuovi parametri non incide retroattivamente sul danno patrimoniale già consolidato.
art. 2055 c.c.
La precedente disciplina assicurava la piena responsabilità solidale dei concorrenti nella causazione dell’unico pregiudizio al patrimonio sociale.
Massime di principio
- L’ammissione di un credito allo stato passivo ha efficacia esclusivamente endofallimentare: preclude il riesame delle questioni solo nella procedura concorsuale e non impedisce al curatore di promuovere un’autonoma azione ordinaria di responsabilità per il medesimo rapporto sostanziale.
- Non vi è contrasto di giudicati tra decisioni rese in sede concorsuale sull’ammissione del credito e decisioni rese in sede ordinaria sull’azione di responsabilità, perché i due giudizi hanno oggetto, rito, effetti e stabilità diversi.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge, chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione dei fatti, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- La ripartizione interna delle quote di responsabilità tra coobbligati è accertamento di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- Una norma sopravvenuta che limita quantitativamente il risarcimento del danno patrimoniale non si applica retroattivamente ai fatti già perfezionati, salvo espressa previsione legislativa incompatibile con i principi generali di irretroattività.
- La disciplina sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non è automaticamente estensibile al danno patrimoniale, il quale è di regola oggettivamente quantificabile nella differenza tra patrimonio effettivo e patrimonio che si sarebbe avuto in caso di corretto adempimento.
- La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità per il rinunciante, con regolazione delle spese secondo gli accordi intervenuti tra le parti.
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