Risposta n. 163 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente sostiene che le somme non siano dividendi e, quindi, non imponibili in Italia ai sensi della Convenzione italo‑macedone, pertanto non soggette a ritenuta
Trattamento fiscale in Italia di somme percepite da una residente in Macedonia del Nord a seguito del recesso da una società italiana
Il quesito
Se gli importi dovuti nei periodi d'imposta X+1 e X+2 a seguito del recesso debbano essere assoggettati a imposizione in Italia mediante ritenuta applicata dalla società
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che il caso sia un recesso "tipico": le somme eccedenti il costo fiscalmente riconosciuto rappresentano utili da partecipazione (art.47, comma 7 TUIR) e sono imponibili in Italia. Se qualificate dividendi, la Convenzione limita la ritenuta al 15% e il percettore può fornire documentazione per l'applicazione della minore aliquota; eventuali rimborsi per imposte versate in eccesso vanno richiesti entro 48 mesi
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