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Interpello

Risposta n. 163 del 26/01/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente sostiene che le somme non siano dividendi e, quindi, non imponibili in Italia ai sensi della Convenzione italo‑macedone, pertanto non soggette a ritenuta

Trattamento fiscale in Italia di somme percepite da una residente in Macedonia del Nord a seguito del recesso da una società italiana

Il quesito

Se gli importi dovuti nei periodi d'imposta X+1 e X+2 a seguito del recesso debbano essere assoggettati a imposizione in Italia mediante ritenuta applicata dalla società

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che il caso sia un recesso "tipico": le somme eccedenti il costo fiscalmente riconosciuto rappresentano utili da partecipazione (art.47, comma 7 TUIR) e sono imponibili in Italia. Se qualificate dividendi, la Convenzione limita la ritenuta al 15% e il percettore può fornire documentazione per l'applicazione della minore aliquota; eventuali rimborsi per imposte versate in eccesso vanno richiesti entro 48 mesi

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