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Interpello

Risposta n. 166 del 26/01/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che l'art. 18 comprenda tutte le pensioni e remunerazioni analoghe, quindi la pensione sarebbe imponibile solo in Lituania

Residente in Lituania titolare di pensione italiana (pensione categoria XXX): trattamento fiscale ai sensi dell'art. 18 della Convenzione Italia-Lituania

Il quesito

Se l'art. 18 della Convenzione (tassazione esclusiva nello Stato di residenza) si applica alla pensione categoria XXX, dando diritto all'esenzione dall'imposizione italiana

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva preliminarmente che la residenza fiscale è questione di fatto non decidibile in interpello. Sulla base del Commentario OCSE, l'art. 18 si applica solo a pensioni e remunerazioni analoghe relative a un cessato rapporto di lavoro dipendente; le pensioni derivanti da attività autonoma non rientrano e vanno considerate ai sensi dell'art. 23 (imposizione concorrente in Italia e nello Stato di residenza). Conseguentemente la pensione categoria XXX è imponibile in Italia (INPS deve operare ritenute) e l'eventuale doppia imposizione va eliminata in Lituania ai sensi dell'art. 25, par. 3 della Convenzione.

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