Risposta n. 443 del 6/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che l'intera contribuzione annua per ciascun beneficiario possa essere esclusa dal reddito in tutte e tre le configurazioni, perché la Cassa opererebbe nel rispetto del principio di mutualità e le prestazioni offerte superano, in valore, i contributi versati.
Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale (art. 51, comma 2, lett. a) TUIR)
Il quesito
La Banca chiede se i contributi versati a una Cassa sanitaria non riconosciuta, a favore dei dipendenti che scelgono di convertire il premio di risultato in welfare, siano esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR. La Cassa offre tre configurazioni di pacchetto (rimborsi spese mediche, copertura LTC e copertura odontoiatrica) con quote di contribuzione differenziate e gestione unitaria dei contributi; si chiede se le caratteristiche rispettino il principio di mutualità richiesto dalla norma.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che i contributi a favore di casse aventi esclusivamente fine assistenziale possano usufruire dell'esclusione dall'art. 51, comma 2, lett. a) se è rispettato il principio di mutualità. Tuttavia: la parte di contribuzione destinata a polizze in cui i lavoratori risultano beneficiari non è qualificabile come mera assistenza sanitaria e sarebbe imponibile (salvo il regime del valore in natura ex comma 3 fino a 258,23 euro). Pertanto: per la Configurazione 1 l'intero contributo è escluso ai sensi della lett. a); per la Configurazione 2 i rimborsi medici e la LTC sono esclusi ai sensi della lett. a), mentre la quota per la copertura odontoiatrica (45 euro) non rientra nella lett. a) ma può rientrare nel limite di esenzione del comma 3 (258,23 euro) se non superato complessivamente; per la Configurazione 3 le parti destinate a polizze LTC e odontoiatrica rientrano, se del caso, nel regime del comma 3, mentre la restante contribuzione non può usufruire della lett. a) in quanto sussiste una stretta correlazione tra contributo e prestazioni erogate. Infine, la quota associativa a carico del dipendente non è riconosciuta come contributo di assistenza sanitaria ai fini della lett. a), mentre la quota una tantum a carico del datore non costituisce componente reddituale a vantaggio del lavoratore.
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