L.R. Molise 10/2012
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise 30 aprile 2012, n. 10 modifica la legge regionale n. 19/1993 sulla fauna selvatica e il prelievo venatorio: estende a Province e ambiti territoriali di caccia la possibilità di applicare il diritto di prelazione sui capi di allevamento e anticipa dal 25° al 10° giorno il termine previsto dall'art. 22. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina venatoria regionale sul diritto di prelazione e sui termini dell'art. 22 della l.r. Molise n. 19/1993
Modifiche alla disciplina venatoria regionale
La legge regionale del Molise 30 aprile 2012, n. 10 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, che disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. Le modifiche riguardano il diritto di prelazione sugli animali allevati e un termine procedurale previsto dall'art. 22 della legge originaria.
Diritto di prelazione sui capi prodotti negli allevamenti
Viene sostituito il comma 3-bis dell'art. 17 della l.r. n. 19/1993. Nella nuova formulazione, le Province e gli ambiti territoriali di caccia possono applicare il diritto di prelazione sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti disciplinati dallo stesso articolo.
L'esercizio di tale facoltà deve avvenire secondo le procedure individuate dal comma 7 dell'art. 14 della medesima legge regionale. La norma, quindi, non introduce un obbligo generalizzato, ma attribuisce un potere discrezionale agli enti indicati, rinviando per le modalità operative alla disciplina già prevista.
Termine procedurale dell'art. 22
La legge modifica inoltre il comma 12 dell'art. 22 della l.r. n. 19/1993, sostituendo la parola “venticinquesima” con “decima”. Il testo consolidato risulta quindi caratterizzato da un termine più breve rispetto alla formulazione precedente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La disciplina introdotta opera esclusivamente nell'ambito territoriale regionale molisano.
Attualità della disciplina
L'atto non risulta deprecato: si tratta di una modifica normativa strutturale alla disciplina venatoria regionale, ancora utile per la lettura del testo vigente della legge regionale n. 19/1993.
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