L.R. Molise 7/2012
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36 (Disciplina del referendum previsto dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione). Abrogazione della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 7/2012 aggiorna la disciplina del referendum previsto dall’art. 123 Cost., consentendo al Consiglio regionale di modificare o revocare la legge statutaria anche dopo la pubblicazione e sospendendo il procedimento referendario in caso di fine legislatura o scioglimento del Consiglio. Abroga inoltre la l.r. n. 4/2012 e si applica anche al procedimento referendario in corso alla sua entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina del referendum statutario regionale e abrogazione della legge regionale n. 4/2012
Modifiche alla disciplina del referendum statutario regionale
La legge regionale Molise 30 marzo 2012, n. 7 interviene sulla legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36, che disciplina il referendum previsto dall’art. 123, terzo comma, della Costituzione. Le modifiche riguardano soprattutto la possibilità di intervenire sulla legge statutaria già approvata e la gestione del procedimento referendario in caso di cessazione anticipata della legislatura.
Modifica o revoca della legge statutaria già approvata
Viene introdotto l’articolo 17-bis, che attribuisce al Consiglio regionale la possibilità di modificare o revocare la legge di approvazione o di modificazione dello statuto regionale già approvata, secondo le modalità previste dall’art. 123, secondo comma, della Costituzione. Tale intervento è ammesso anche dopo la pubblicazione del testo nel Bollettino ufficiale della Regione ai fini della richiesta di referendum.
Se il Consiglio regionale esercita questa facoltà:
- le eventuali operazioni referendarie già compiute perdono efficacia;
- il testo coordinato con le modifiche diventa una nuova legge;
- tale nuovo testo deve essere nuovamente pubblicato per il controllo di legittimità costituzionale e per l’eventuale richiesta di referendum.
Sospensione del procedimento referendario alla fine della legislatura
Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. n. 36/2005 viene sostituito per disciplinare la sospensione delle attività referendarie in caso di scadenza della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
In particolare, tutte le operazioni e attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese:
- dal momento della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali;
- fino ai dieci mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale.
Abrogazione della l.r. n. 4/2012 e reviviscenza della precedente deliberazione
La legge regionale abroga la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4. Come conseguenza dell’abrogazione, rivive la deliberazione legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto la seconda deliberazione di approvazione dello Statuto della Regione Molise.
Applicazione ai procedimenti in corso e decorrenza
Le nuove disposizioni producono effetti anche sul procedimento referendario in corso alla data di entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
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