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Risoluzione

Risoluzione n. 29 del 11/04/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che per determinare la riduzione dell'aliquota (da 15% fino a 9%) si deve considerare l'anzianità complessiva di partecipazione a tutte le forme pensionistiche complementari per le posizioni non integralmente riscattate, anche se maturata presso altre forme a cui l'aderente è contemporaneamente iscritto. È ammessa la presentazione, alla forma che eroga la prestazione, di un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica che certifichi la data di adesione e l'assenza di riscatto totale della posizione.

Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari – Articolo 11, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

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