Risoluzione n. 25 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstante chiede se per chi è stato iscritto dai genitori a una forma di previdenza complementare i primi cinque anni di partecipazione decorrono dall'anno della prima occupazione (2019) e se il plafond si calcoli indipendentemente dai contributi dedotti dai genitori. L'Agenzia risponde che la disciplina di cui all'art. 8, c. 6 d.lgs. 252/2005 si applica ai "lavoratori di prima occupazione" (assenza di posizione contributiva al 31/12/2006) e che i cinque anni utili per determinare l'ulteriore plafond si conteggiano a partire dall'anno di prima occupazione in costanza del rapporto di lavoro, quindi dal 2019. I versamenti effettuati e dedotti dai familiari prima della prima occupazione non rilevano ai fini del calcolo del plafond; il plafond accumulato nel quinquennio 2019-2023 potrà essere utilizzato dal 2024 nei limiti previsti (differenza rispetto al totale previsto e massimo 2.582,29 euro annui).
Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione
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