Deliberazione n. 77 del 08/02/2024
Provvedimento dell’8 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica cinque provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy su materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure erano rivolte alle principali piattaforme indicate dalla persona interessata e miravano a impedire la diffusione dei contenuti segnalati, nonché a disporne l’eventuale conservazione a fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento conferma quindi l’intervento urgente dell’Autorità nei casi di c.d. revenge porn, con successiva ratifica collegiale.
Ratifica di provvedimenti d'urgenza nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Snapchat International II Limited, TikTok Technology Limited e Twitter International Company per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell'8 febbraio 2024, i provvedimenti d'urgenza adottati il 5 febbraio 2024 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Snapchat International II Limited, TikTok Technology Limited e Twitter International Company. L'intervento si colloca nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione, senza consenso, di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, c.d. revenge porn.
Fatti e procedimento
La persona interessata aveva presentato una segnalazione al Garante lamentando il rischio che materiale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 144-bis del Codice fosse inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso attraverso piattaforme digitali. Nella segnalazione venivano indicate le piattaforme Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok e X (già Twitter) come canali coinvolti o potenzialmente coinvolti.
Ai sensi dell'art. 144-bis del Codice, il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione. In via anticipata e urgente, il dirigente del Dipartimento competente ha adottato le determinazioni nn. 60-63 del 5 febbraio 2024, successivamente trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate. Il provvedimento dell'8 febbraio 2024 dà atto anche delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti.
Base normativa dell'intervento urgente
Il provvedimento richiama:
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni e a intervenire nei casi di possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso;
- il medesimo art. 144-bis, che impone la decisione dell'Autorità entro quarantotto ore;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva da parte del Garante.
Misure ordinate ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni dirigenziali hanno disposto due ordini di misure:
- l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok e X del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all'Autorità.
Esito finale
Il Garante, riunito in data 8 febbraio 2024, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 60-63 adottati il 5 febbraio 2024 nei confronti delle società indicate. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti già impartite.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, rientranti nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione indicava come destinatari dell'intervento Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok e X (già Twitter).
Intervento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato d'urgenza le determinazioni nn. 60-63 del 5 febbraio 2024. Tali atti hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale ai fini probatori
Le determinazioni dirigenziali hanno inoltre prescritto alle società destinatarie di conservare, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione dell'8 febbraio 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza adottati il 5 febbraio 2024 nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Snapchat International II Limited, TikTok Technology Limited e Twitter International Company.
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