Prescrizioni del Garante n. 67 del 08/02/2024
Provvedimento dell'8 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante, quale autorità capofila in una procedura transfrontaliera avviata a seguito di reclamo, esamina il caso di Gilmar Divisione Industria s.p.a. relativo all'invio in chiaro della password di accesso al sito web nella e-mail di conferma della registrazione. La società ha poi modificato spontaneamente la procedura, cessando l'invio della password via e-mail e confermando l'uso di hashing con SHA-256 e salt distinto per utente. Pur rilevando una violazione nel caso oggetto di reclamo, il Garante chiude il procedimento senza misure correttive o sanzionatorie, invita comunque il titolare a un costante aggiornamento degli standard di sicurezza e richiama tecniche ancora più sicure come Argon 2, bcrypt o PBKDF2.
Gilmar Divisione Industria s.p.a.: reclamo su invio non criptato della password di registrazione al sito e misure di sicurezza del trattamento
Gilmar Divisione Industria s.p.a. - invio non criptato della password di registrazione e misure di sicurezza
Il provvedimento definisce un reclamo transfrontaliero relativo alla gestione delle password sul sito www.gilmarbox.it da parte di Gilmar Divisione Industria s.p.a., titolare stabilito in Italia. Il Garante italiano è intervenuto quale autorità capofila nella procedura ex art. 56 GDPR, avviata dall'autorità di controllo tedesca a seguito della lamentata trasmissione in chiaro della password nella e-mail di conferma registrazione.
Origine del reclamo e attività istruttoria
Il reclamo è stato presentato all'autorità di controllo di Baden-Wurttemberg da un interessato che denunciava un possibile trattamento illecito dei propri dati personali e dubbi sull'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate. L'Autorità ha richiesto alla società informazioni dettagliate sulla procedura di registrazione al sito e sulle modalità di memorizzazione delle password, con particolare riferimento alle tecniche di crittografia, hashing e salting.
Riscontri forniti dal titolare
La società ha chiarito che, nella procedura originaria, la password scelta dall'utente veniva inserita nella e-mail di conferma della registrazione. Ha inoltre rappresentato che le password erano poi archiviate nel database in formato hash mediante algoritmo SHA-256 e con salt differente per ciascun utente. A seguito del reclamo, il titolare ha spontaneamente modificato la procedura, cessando di includere la password nelle e-mail di conferma.
Valutazioni del Garante
Il Garante ha preso atto della collaborazione del titolare e del fatto che l'intervento dell'Autorità ha indotto la cessazione della violazione e la soddisfazione della richiesta dell'interessato. Pur rilevando che nel caso oggetto di reclamo si era configurata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha ritenuto di chiudere il procedimento senza misure correttive o sanzionatorie, valorizzando il carattere isolato dell'episodio e la spontanea rimodulazione del trattamento.
Indicazioni operative in materia di sicurezza
Nel provvedimento il Garante invita comunque il titolare a una costante verifica e all'aggiornamento degli standard di sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. d), GDPR. Viene anche osservato che, nonostante il sistema adottato offra adeguate garanzie, esistono tecniche di conservazione della password considerate ancora più sicure, quali Argon 2, bcrypt e PBKDF2.
Esito del procedimento e rimedi
Il procedimento è concluso ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Codice e dell'art. 60, par. 7, GDPR. Il provvedimento è notificato al titolare e l'autorità tedesca deve informare il reclamante. È ricordata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, o sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento e natura transfrontaliera
La vicenda nasce dal reclamo di un interessato presentato all'autorità di controllo tedesca Baden-Wurttemberg, che lamentava l'invio in formato non criptato della password di accesso al sito www.gilmarbox.it nella e-mail di conferma della registrazione. Poiché il titolare del trattamento aveva lo stabilimento principale in Italia, il Garante italiano ha assunto il ruolo di autorità capofila nella procedura IMI ex art. 56 GDPR, coinvolgendo le altre autorità interessate.
Istruttoria e chiarimenti del titolare
Con richiesta del 16 luglio 2019 il Garante ha domandato chiarimenti sulla procedura di registrazione e sulle misure tecniche e organizzative adottate per la sicurezza delle password. La società ha risposto il 16 settembre 2019 spiegando che la password scelta dall'utente veniva inserita nella e-mail di conferma della registrazione e che, successivamente, le password erano memorizzate nel database in formato hash con algoritmo SHA-256 e salt diverso per ciascun utente. La società ha inoltre dichiarato di aver già modificato la procedura, eliminando l'inserimento delle password nelle e-mail di conferma.
Valutazioni del Garante e chiusura senza sanzioni
L'Autorità ha ritenuto che, pur essendosi verificata una violazione della disciplina privacy nel singolo caso oggetto di reclamo, il procedimento potesse essere chiuso senza adottare misure correttive o sanzionatorie ai sensi dell'art. 58, par. 2, GDPR. Il Garante ha valorizzato il carattere isolato dell'episodio, l'intervento spontaneo del titolare che ha posto fine alla violazione e la piena soddisfazione della richiesta del reclamante nel corso della trattazione del reclamo.
Indicazioni sulla sicurezza e osservazioni tecniche
Pur riconoscendo che il sistema adottato offriva adeguate garanzie di sicurezza, il Garante ha invitato la società a una costante verifica e aggiornamento degli standard di sicurezza del trattamento. Nel provvedimento viene anche segnalato che esistono tecniche di conservazione delle password considerate ancora più sicure, in particolare Argon 2, bcrypt e PBKDF2.
Esito procedurale e rimedi
Il provvedimento conclude il procedimento ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Codice e dell'art. 60, par. 7, GDPR, con notifica al titolare e con l'obbligo per l'autorità di controllo tedesca di informare il reclamante. È inoltre ricordata la possibilità per il titolare di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
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