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Legge

L.R. Toscana 10/2001

Modifiche alla Legge regionale 11 aprile 1995 n. 50 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.

Normativa regionaleL.R. Toscana 10/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10 modifica la l.r. Toscana 11 aprile 1995, n. 50 sulla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. Contiene anche norme transitorie per il solo anno 2001, finanziate con il bilancio 2001, e prevede che l’obbligo di pagamento per l’abilitazione decorra dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sulla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

Modifiche alla disciplina regionale sui tartufi

La legge regionale Toscana 21 febbraio 2001, n. 10 interviene sulla disciplina già dettata dalla l.r. 11 aprile 1995, n. 50 in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati, nonché di tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. Il testo consolidato risultante è quello della legge del 1995 come modificata dal presente intervento.

Contenuto delle modifiche

La legge apporta modifiche agli articoli 9, 11, 19, 21, 23 e 25 della l.r. n. 50/1995. Nel testo fornito non è riportato il contenuto puntuale delle singole modifiche, ma solo il rinvio al testo aggiornato della legge originaria.

Norme transitorie e interventi per il 2001

Per l’anno 2001 la Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione 7 maggio 1999, n. 563, e tenendo conto delle proposte di enti locali, ARSIA, associazioni dei tartufai riconosciute, associazioni dei consumatori, università e istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative in materia di tartuficoltura. Le iniziative riguardano:

  • ricerca, sperimentazione e dimostrazione;
  • formazione tecnico-professionale;
  • qualificazione dei raccoglitori;
  • tutela, pubblicizzazione e salvaguardia culturale.

Aspetti finanziari

Per l’anno 2001 gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in lire 150.000.000, pari a euro 77.468,53, e trovano copertura sul capitolo 21700 del bilancio di previsione 2001.

Decorrenza dell’obbligo di pagamento per l’abilitazione

L’obbligatorietà del pagamento dell’importo relativo all’abilitazione prevista dall’articolo 23 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge. Si tratta quindi di una decorrenza differita rispetto all’entrata in vigore della legge, limitata alla disciplina dell’abilitazione richiamata.

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