Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 13/2001

Interventi straordinari per la tutela ed il potenziamento delle risorse idropotabili dell’arcipelago toscano.

Normativa regionaleL.R. Toscana 13/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana assegna un contributo straordinario agli enti locali e ai gestori idrici delle isole dell’arcipelago toscano per aumentare la disponibilità d’acqua e ridurre il ricorso alle navi cisterna. Il contributo finanzia interventi su condotte, reti, risorse locali, dissalazione e potabilizzazione. La Giunta regionale definisce criteri e modalità entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Interventi straordinari per le risorse idropotabili dell’arcipelago toscano

Interventi straordinari per le risorse idropotabili dell’arcipelago toscano

La legge regionale Toscana dispone un finanziamento straordinario, una tantum, a favore degli enti locali delle isole dell’arcipelago toscano e dei gestori del servizio idrico operanti nelle medesime isole. L’obiettivo è garantire una disponibilità idrica adeguata e ridurre progressivamente gli approvvigionamenti mediante navi cisterna.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento si applica esclusivamente al territorio delle isole dell’arcipelago toscano. Il contributo è destinato a interventi finalizzati ad aumentare la disponibilità di risorse idriche e a risanare, completare e potenziare le infrastrutture di adduzione e distribuzione.

In particolare, le risorse possono essere impiegate per:

  • manutenzione straordinaria della condotta sottomarina dell’Isola d’Elba;
  • manutenzione straordinaria, adeguamento e completamento delle reti di distribuzione;
  • valorizzazione e utilizzazione ottimale delle risorse idriche locali;
  • potenziamento degli impianti di dissalazione;
  • realizzazione di impianti di potabilizzazione.

Entità del contributo e beneficiari

La Regione concede un contributo straordinario pari a lire 8.659.000.000, corrispondenti a euro 4.472.000,29. I destinatari sono:

  • gli enti locali delle isole dell’arcipelago toscano;
  • i gestori del servizio idrico presenti nelle medesime isole.

Criteri di assegnazione, riparto ed erogazione

La Giunta regionale è incaricata di determinare, con propria deliberazione, i criteri per l’assegnazione delle risorse, il riparto tra i beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi. Tale deliberazione deve essere adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e comunicata alla commissione consiliare competente.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi iscritti nel bilancio regionale per l’anno 2001. La norma dispone inoltre la modifica dell’oggetto del capitolo di bilancio indicato, destinandolo agli interventi straordinari per la tutela e il potenziamento delle risorse idropotabili dell’arcipelago toscano.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.