L.R. Toscana 13/2001
Interventi straordinari per la tutela ed il potenziamento delle risorse idropotabili dell’arcipelago toscano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana assegna un contributo straordinario agli enti locali e ai gestori idrici delle isole dell’arcipelago toscano per aumentare la disponibilità d’acqua e ridurre il ricorso alle navi cisterna. Il contributo finanzia interventi su condotte, reti, risorse locali, dissalazione e potabilizzazione. La Giunta regionale definisce criteri e modalità entro 30 giorni dall’entrata in vigore.
Interventi straordinari per le risorse idropotabili dell’arcipelago toscano
Interventi straordinari per le risorse idropotabili dell’arcipelago toscano
La legge regionale Toscana dispone un finanziamento straordinario, una tantum, a favore degli enti locali delle isole dell’arcipelago toscano e dei gestori del servizio idrico operanti nelle medesime isole. L’obiettivo è garantire una disponibilità idrica adeguata e ridurre progressivamente gli approvvigionamenti mediante navi cisterna.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento si applica esclusivamente al territorio delle isole dell’arcipelago toscano. Il contributo è destinato a interventi finalizzati ad aumentare la disponibilità di risorse idriche e a risanare, completare e potenziare le infrastrutture di adduzione e distribuzione.
In particolare, le risorse possono essere impiegate per:
- manutenzione straordinaria della condotta sottomarina dell’Isola d’Elba;
- manutenzione straordinaria, adeguamento e completamento delle reti di distribuzione;
- valorizzazione e utilizzazione ottimale delle risorse idriche locali;
- potenziamento degli impianti di dissalazione;
- realizzazione di impianti di potabilizzazione.
Entità del contributo e beneficiari
La Regione concede un contributo straordinario pari a lire 8.659.000.000, corrispondenti a euro 4.472.000,29. I destinatari sono:
- gli enti locali delle isole dell’arcipelago toscano;
- i gestori del servizio idrico presenti nelle medesime isole.
Criteri di assegnazione, riparto ed erogazione
La Giunta regionale è incaricata di determinare, con propria deliberazione, i criteri per l’assegnazione delle risorse, il riparto tra i beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi. Tale deliberazione deve essere adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e comunicata alla commissione consiliare competente.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi iscritti nel bilancio regionale per l’anno 2001. La norma dispone inoltre la modifica dell’oggetto del capitolo di bilancio indicato, destinandolo agli interventi straordinari per la tutela e il potenziamento delle risorse idropotabili dell’arcipelago toscano.
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