L.R. Sicilia 23/2019
Istituzione del sistema regionale della formazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina in Sicilia il sistema regionale della formazione professionale: percorsi IeFP, IFTS, ITS, apprendistato, orientamento, formazione continua, tirocini, certificazione competenze, accreditamento degli enti e programmazione regionale. Prevede catalogo dell’offerta formativa, organi consultivi e regole transitorie sul personale. Alcune misure sono legate a termini specifici e al quadro finanziario 2019-2021/PO FSE 2014-2020.
Sistema regionale della formazione professionale in Sicilia
Sistema regionale della formazione professionale in Sicilia
La legge istituisce il sistema regionale della formazione professionale nella Regione Siciliana, in coerenza con il quadro costituzionale e con la programmazione economica e del lavoro. La disciplina mira a favorire occupazione, inclusione sociale, sviluppo delle competenze lungo tutto l’arco della vita e raccordo tra istruzione, formazione e mercato del lavoro.
Finalità e ambito del sistema
Il provvedimento considera la formazione professionale un servizio di interesse pubblico e uno strumento di politica attiva del lavoro. Le funzioni amministrative sono allocate secondo sussidiarietà e adeguatezza, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, corpi intermedi ed enti locali. La legge tutela inoltre libertà, dignità, uguaglianza e pari opportunità.
Percorsi che compongono il sistema formativo
Al sistema afferiscono diverse tipologie di percorsi:
- istruzione e formazione professionale (IeFP) triennale per il diritto-dovere alla formazione e il conseguimento di una qualifica riconosciuta a livello nazionale ed europeo;
- percorsi post-qualifica per il diploma professionale;
- percorsi post-diploma IFTS;
- percorsi post-diploma ITS;
- integrazione di percorsi per conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado e accedere a ITS o università;
- orientamento formativo e al lavoro;
- formazione finalizzata all’inserimento lavorativo;
- apprendistato;
- formazione continua e permanente;
- formazione per categorie svantaggiate e soggetti vulnerabili.
Obiettivi e principi di attuazione
La Regione persegue la diffusione territoriale e il miglioramento dell’offerta formativa, la personalizzazione dei percorsi, l’apprendimento permanente e il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali. Sono valorizzati anche la cultura d’impresa, l’autoimpiego, la legalità, l’educazione civica, il dialogo con le imprese, l’integrazione tra sistemi educativi e la promozione dell’occupabilità, con particolare attenzione alle aree svantaggiate e ai soggetti fragili.
Disciplina dei principali percorsi formativi
I percorsi triennali IeFP sono destinati agli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado e portano a una qualifica di III livello EQF; sono preferibilmente realizzati in alternanza scuola-lavoro o in apprendistato. I percorsi post-qualifica conducono al diploma professionale di IV livello EQF, di regola in un anno. I percorsi IFTS e ITS formano tecnici specializzati e rilasciano rispettivamente un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF e un diploma di tecnico superiore di V livello EQF.
Orientamento, inserimento lavorativo e apprendistato
Le azioni di orientamento e accompagnamento partono già dalla scuola secondaria di primo grado e includono accoglienza, orientamento iniziale e in itinere, tutoraggio e accompagnamento all’inserimento professionale. I percorsi di inserimento lavorativo mirano a rafforzare l’occupabilità. L’apprendistato è rivolto ai giovani tra 15 e 24 anni per qualifiche, diplomi e specializzazioni; per l’alta formazione e ricerca è previsto per i 18-29enni. Sono promossi anche i tirocini estivi di orientamento, con possibilità di borse di studio.
Competenze, certificazioni e riconoscimento dei titoli
La Regione collega i percorsi al repertorio delle qualificazioni regionali e disciplina la certificazione delle competenze, prevedendo qualifiche, specializzazioni, diplomi professionali, abilitazioni/idoneità e attestazioni di frequenza e profitto. Le certificazioni e i titoli devono essere coerenti con gli standard nazionali e regionali per avere spendibilità nazionale e comunitaria. Le attività formative, anche a distanza e tramite MOOC, sono valutabili e riconoscibili nel sistema certificatorio.
IeFP, formazione tecnica superiore e formazione regolamentata
La IeFP di secondo ciclo assolve il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e comprende didattica progettuale, valutazione per competenze e laboratori. La formazione tecnica superiore si colloca nel sistema nazionale dell’istruzione superiore ed è destinata a giovani e adulti diplomati che intendono specializzarsi. La formazione regolamentata è soggetta ad autorizzazione regionale e a requisiti disciplinati con decreto assessoriale, salvo i corsi rientranti in specifiche competenze di altri dipartimenti.
Catalogo regionale dell’offerta formativa e accesso ai percorsi
La Regione istituisce il Catalogo regionale dell’offerta formativa (COF), che raccoglie le informazioni sui percorsi finanziati con risorse pubbliche. Il catalogo può essere territoriale, contenere dati su qualifica, competenze in uscita, destinatari, stage, soggetti attuatori, sedi, iscrizioni e rimborsi, ed essere aggiornato anche con un piano triennale. L’accesso ai percorsi avviene prioritariamente tramite il COF; per corsi sotto le 200 ore è preferito l’uso di voucher formativi, personali o aziendali, con controlli specifici sull’uso delle risorse.
Soggetti del sistema, accreditamento e personale
Partecipano al sistema gli enti pubblici e privati accreditati e, in sussidiarietà, gli istituti professionali statali. È istituito un albo dei soggetti accreditati. I criteri di accreditamento sono stabiliti con regolamento regionale, mentre l’elenco è approvato e aggiornato dal dirigente generale competente, con possibilità di revoca per perdita dei requisiti o irregolarità. Il personale deve possedere requisiti adeguati; sono previsti un registro ricognitivo dei formatori e regole transitorie per il personale iscritto ad altri albi, con transito nel registro dal 1 gennaio 2026 e disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2030 per specifiche categorie.
Certificazione delle competenze e credito formativo
La Regione regola i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze secondo il decreto legislativo n. 13/2013. Le certificazioni ottenute anche parzialmente nei percorsi IeFP, nelle esperienze in alternanza, apprendistato, contesti formali, informali e non formali costituiscono credito formativo. Sono previsti anche il rilascio del Supplemento al Certificato Europass e il riconoscimento di percorsi innovativi a distanza.
Governance, programmazione e monitoraggio
È istituito un Comitato regionale per le politiche della formazione professionale, con funzioni di proposta e osservatorio, senza nuovi oneri pubblici. La programmazione del sistema è curata dalla Regione in rapporto al mercato del lavoro, con aggiornamento annuale e monitoraggio da parte dell’Assessore competente. È prevista anche una clausola valutativa con relazione triennale all’Assemblea regionale e l’adozione di strumenti oggettivi per misurare qualità, performance, soddisfazione e successo formativo.
Sistema informativo e formazione per la pubblica amministrazione
La Regione promuove la semplificazione amministrativa tramite strumenti telematici e politiche di digitalizzazione. Inoltre sostiene la formazione continua dei dipendenti degli enti locali e dei loro amministratori, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e associazioni rappresentative.
Assetto dipartimentale e copertura finanziaria
La legge riorganizza l’assetto dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, distinguendo i dipartimenti dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio e della formazione professionale. Sono previste disposizioni transitorie per la ripartizione del personale e delle risorse, la continuità del PO FSE 2014/2020 e la copertura degli oneri aggiuntivi connessi al nuovo incarico dirigenziale. Il finanziamento degli interventi avviene con risorse PO FSE 2014-2020, fondi comunitari e statali, fondi SIE e, per alcuni capitoli, con il bilancio regionale 2019-2021.
Disposizioni transitorie e regime previgente
È abrogata la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ma restano efficaci gli atti adottati in sua applicazione. Fino all’adozione del regolamento di accreditamento resta vigente il decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 25. La legge lascia ferme le discipline regionali e statali di settore per specifiche tipologie di interventi formativi.
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