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Provvedimento

Deliberazione n. 593 del 06/08/2026

Provvedimento del 6 agosto 2026

Garante Privacy593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 27 luglio 2026 nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube e X, a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le piattaforme sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure d’urgenza ordinate a piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti di gestori di piattaforme digitali per prevenire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, disposizione specificamente dedicata alle ipotesi comunemente definite di "revenge porn".

Base normativa e competenza del Garante

L’art. 144-bis del Codice privacy attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

La disposizione prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1 del 4 aprile 2019, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e piattaforme interessate

La persona interessata ha comunicato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube e X.

I soggetti destinatari delle misure sono stati Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e X Internet Unlimited Company.

Misure urgenti adottate il 27 luglio 2026

A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 412, 413, 414, 415 e 416 del 27 luglio 2026.

Le determinazioni hanno previsto:

  • l’ingiunzione ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, così da consentire l’attività di individuazione e blocco senza comunicare direttamente il contenuto in chiaro;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per garantire tale protezione.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori con note del 27 luglio 2026.

Ratifica delle determinazioni d’urgenza

Dopo l’acquisizione delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e l’esame della documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 6 agosto 2026, ha ratificato i provvedimenti nn. 412/2026, 413/2026, 414/2026 e 415/2026 e 416/2026, adottati d’urgenza dal dirigente il 27 luglio 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, né accerta ulteriori violazioni o stabilisce nuovi termini rispetto alle misure già adottate in via d’urgenza.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube e X.

Interventi urgenti sulle piattaforme

Il dirigente competente ha adottato il 27 luglio 2026 le determinazioni nn. 412-416, ingiungendo ai gestori di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le società sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicando tempestivamente tali misure al Garante.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 6 agosto 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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