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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. 182

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Normativa italiana082U0182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto che attua il trasferimento e la delega alle funzioni amministrative dello Stato alla Regione Valle d'Aosta in numerose materie (sanità, assistenza, istruzione, agricoltura, urbanistica, trasporti locali, turismo, cultura, acque, foreste, opere pubbliche, commercio, ecc.). Prevede poteri regionali di normazione e sub-delega a enti locali, coordinamento programmatorio con lo Stato, applicazione di regolamenti/ direttive comunitarie, procedure per identificazione beni statali di interesse per la difesa (termine biennale) e potere di sostituzione governativa in caso di inattività regionale. Alcune funzioni restano riservate allo Stato (relazioni internazionali, difesa, pubblica sicurezza, competenze nazionali specifiche).

Trasferimento competenze amministrative alla Regione Valle d'Aosta

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