Messaggio numero 06 del 14-10-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce l’ambito di applicazione del D.M. 29 dicembre 2003 per i cantanti che incidono in sala destinati alla commercializzazione, indica le modalità operative di denuncia e contribuzione, e precisa scadenze e possibilità di rateizzazione dei debiti contributivi maturati dal 2004 al 2008.
Chiarimenti operativi sui contributi Enpals per i cantanti in sala d’incisione
Chiarimenti operativi sul D.M. 29 dicembre 2003 per i cantanti in sala d’incisione
Il documento fornisce indicazioni operative e interpretative sui contributi dovuti all’Enpals per le prestazioni rese dai cantanti in sala d’incisione, alla luce del D.M. 29 dicembre 2003 e delle richieste di precisazione emerse dopo la circolare n. 5/2008. L’obiettivo è definire con maggiore precisione quando sussiste l’obbligo contributivo, come compilare le denunce e quali adempimenti e scadenze rispettare.
Ambito di applicazione dell’obbligo contributivo
L’obbligo contributivo previsto dal D.M. 29 dicembre 2003 si applica esclusivamente alle prestazioni effettuate da cantanti in sala d’incisione in relazione a supporti fonografici prodotti per essere destinati alla commercializzazione. Il criterio decisivo è la finalità commerciale dell’attività di incisione organizzata dal produttore.
In particolare:
- la contribuzione è dovuta quando il supporto è inciso per essere venduto attraverso uno o più canali di vendita;
- l’obbligo sussiste al momento dell’incisione, anche se poi il fonogramma non viene effettivamente pubblicato;
- ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale per brano rileva il numero dei supporti fonografici venduti, secondo la tabella allegata al decreto;
- il computo della commercializzazione deve considerare l’insieme dei canali di vendita, compresi esercizi commerciali, Internet e download telematici.
Ipotesi di distribuzione abbinata ad altri beni
Il documento precisa che l’obbligo contributivo permane anche quando il supporto fonografico è distribuito in abbinamento ad altro bene posto in vendita, come ad esempio una rivista con supporto fonografico, ma solo in specifiche ipotesi:
- quando il supporto fonografico costituisce parte essenziale del valore del prodotto e bene e supporto sono inscindibili;
- quando il bene cui è abbinato il supporto è venduto con una maggiorazione rispetto al prezzo normalmente praticato.
Attività non commerciali e natura dilettantistica
Se l’incisione del supporto fonografico è svolta per scopi diversi dalla commercializzazione e il supporto non è messo in vendita, non si configura l’obbligo contributivo. Il documento ricomprende in questa ipotesi, a titolo esemplificativo:
- produzioni realizzate esclusivamente per promuovere la conoscenza del cantante;
- produzioni destinate a finalità di ricerca;
- produzioni per attività ricreative.
In tali casi l’attività è qualificata come dilettantistica e normalmente i supporti sono contrassegnati da cosiddetti “bollini omaggio” rilasciati dalle sedi SIAE su richiesta degli interessati.
Indicazioni operative per la denuncia contributiva
Sul piano operativo, il documento fornisce diverse precisazioni per la gestione delle denunce mensili unificate e degli adempimenti previdenziali.
Per la compilazione della denuncia:
- nel campo “codice brano” deve essere indicato il codice ISRC, cioè il codice standard internazionale di registrazione, composto da 12 caratteri;
- il codice ISRC può essere rilasciato anche successivamente alla realizzazione del brano; pertanto, per i brani incisi dal 1 gennaio 2004 privi di codice, è possibile richiederlo ex post ai fini della regolarizzazione.
Per l’ambito soggettivo della contribuzione:
- il versamento va effettuato sul compenso convenzionale per brano e per singolo cantante;
- gli adempimenti previdenziali riguardano i cantanti interpreti principali che prestano attività in sala d’incisione;
- per i soggetti che partecipano come supporto alla realizzazione del brano, quali coristi e vocalisti, continuano ad applicarsi le ordinarie regole previdenziali;
- per tali soggetti e per il personale tecnico, l’imponibile resta quello effettivamente corrisposto, nel rispetto dei minimali di legge.
Esclusione delle prestazioni fuori dalla sala d’incisione
Il D.M. 29 dicembre 2003 si applica solo alle prestazioni svolte in sala d’incisione dai cantanti. Non riguarda le prestazioni eseguite al di fuori di tale contesto, come le registrazioni live.
In queste ipotesi:
- non si applica il decreto ministeriale in oggetto;
- gli adempimenti contributivi per i lavoratori dello spettacolo devono essere effettuati secondo la normativa generale;
- la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti per la prestazione dal vivo.
Aliquota e riparto dell’onere contributivo
La tabella allegata al decreto prevede che la contribuzione sul compenso convenzionale per brano sia pari al 32,70% del compenso medesimo. Il documento specifica che tale aliquota è fissata in via convenzionale e non risente degli eventuali incrementi dell’aliquota ordinaria vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, indicata nel testo al 33% al momento della pubblicazione.
Poiché la retribuzione dei cantanti in sala d’incisione è di natura convenzionale, non si applica l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971. Ne deriva che la contribuzione dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo resta interamente a carico del datore di lavoro o committente.
Scadenze per gli adempimenti e regolarizzazione rateale
Per gli adempimenti contributivi e informativi relativi al periodo decorrente da gennaio 2004, restano confermate le scadenze del 16 e del 25 ottobre 2008.
Inoltre, le imprese che necessitano di tempo per adeguare i sistemi operativi possono presentare apposita istanza entro il 31 gennaio 2009 per essere ammesse alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi relativi alle prestazioni dei cantanti in sala d’incisione maturati nel periodo gennaio 2004/dicembre 2008.
Riduzione delle sanzioni civili in caso di rateizzazione
Il documento richiama la delibera del CdA n. 52 del 23 marzo 2006, adottata ai sensi dell’art. 116, comma 15, della L. n. 388/2000. Nei casi di regolarizzazione rateale, poiché si tratta di una fattispecie caratterizzata da novità o complessità degli obblighi derivanti da innovazioni normative con profili di incertezza interpretativa, le somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili sono ridotte alla misura degli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell’istanza.
La riduzione è concessa unitamente al provvedimento di regolarizzazione rateale.
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