Cassazione Civile, Ordinanza n. 06424/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia originaria riguardava un’opposizione a precetto: il giudice di pace aveva dichiarato la nullità del precetto e aveva condannato la parte opposta alle spese. La controparte aveva poi proposto appello deducendo, tra l’altro, una pretesa nullità dell’atto introduttivo dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., ma l’appello era stato dichiarato improcedibile perché non era stata depositata copia della sentenza impugnata. Nonostante ciò, il Tribunale aveva compensato integralmente le spese di lite "stante la pronuncia in rito". Il ricorrente per cassazione ha censurato tale statuizione per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la mera improcedibilità/inammissibilità dell’appello non costituisce di per sé grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione e che, al contrario, la condanna alle spese deve seguire la soccombenza valutata in base all’esito sostanziale della decisione, non alla forma del provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso: ha affermato che l’improcedibilità dell’appello per mancato deposito del provvedimento impugnato non integra, da sola, una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., specie perché tale esito è normalmente collegato a una condotta negligente dell’appellante. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito e ponendo a carico della parte intimata le spese del primo grado, dell’appello e del giudizio di legittimità, liquidate analiticamente.
Norme richiamate
difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.
è richiamato solo per descrivere la difesa personale del ricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione della Corte.
la condanna alle spese segue la soccombenza e non può essere derogata in assenza di una valida ragione giuridica.
nel testo applicabile ratione temporis la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni assimilabili, da motivare in modo coerente e razionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato di legittimità sulla violazione di legge in relazione alla regola sulle spese, nei limiti della discrezionalità del giudice di merito.
è richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
è richiamato solo come base dell’opposizione a precetto proposta in primo grado.
art. 13, comma 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162
viene indicato come fonte della modifica dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
legge di conversione richiamata come fonte della modifica dell’art. 92 c.p.c.
Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
ha integrato l’art. 92 c.p.c. con la previsione di "analoghe" gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
richiamato ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, ma è sindacabile in cassazione quando la motivazione che la sorregge sia illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
- L’improcedibilità o inammissibilità dell’appello non costituisce, di per sé sola, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese; occorre una motivazione ancorata a circostanze assimilabili a quelle tipizzate dall’art. 92 c.p.c.
- Ai fini della regolazione delle spese, rileva la soccombenza in relazione all’esito sostanziale della decisione del giudizio, non la mera forma del provvedimento adottato.
- La pronuncia in rito, specie quando dipende da un onere processuale non adempiuto dalla parte appellante, non attenua automaticamente le conseguenze della soccombenza e non legittima una compensazione automatica delle spese.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito sulla sola regolazione delle spese.
- rami
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