Deliberazione n. 718 del 14/11/2024
Provvedimento del 14 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al possibile invio o diffusione di materiale sessualmente esplicito. Le misure erano finalizzate a impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme indicate e a prescriverne l’eventuale conservazione a fini probatori per dodici mesi, con cautele idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento ha natura di ratifica e non introduce ulteriori valutazioni sostanziali oltre a confermare l’operato urgente del dirigente competente.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 14 novembre 2024, due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante richiama il proprio potere di decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice, nonché la disciplina interna di urgenza di cui all’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019.
Misure urgenti adottate dal dirigente competente
Con le determinazioni nn. 545 e 546 dell’11 novembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità di conservazione adottate.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 545/2024 e 546/2024. Il provvedimento non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive, ma conferma le misure urgenti già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione protocollata presso il Garante da una persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn. La segnalazione riguardava le piattaforme Instagram e Telegram, per le quali si è chiesto l’intervento dell’Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati il 11 novembre 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 545 e 546/2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Finalità delle misure prescritte
Le misure avevano lo scopo di prevenire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle relative piattaforme e, in caso di acquisizione in chiaro del contenuto, di assicurarne la conservazione a soli fini probatori per il termine di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 14 novembre 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 545/2024 e 546/2024 adottati il giorno 11 novembre 2024 nei confronti dei soggetti indicati.
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