Cassazione Penale, Sentenza n. 43095/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Frammartino impugnava la sentenza di condanna (pena: 1 anno di reclusione, reato ex art. 496 c.p.) lamentando: 1) motivazione apparente della Corte d'appello, che si sarebbe limitata a fare "per relationem" alla decisione di primo grado senza esaminare tutte le ragioni di appello; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p., nonostante la sua incensuratezza e la confessione successiva al fatto; 3) omessa valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., visto che l'imputato è incensurato e avrebbe confessato immediatamente evitando un effettivo danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (il primo inammissibile per carenza di specificità; il secondo infondato perché i giudici di merito hanno ritenuto assenti elementi di segno positivo per riconoscere le attenuanti generiche e hanno ritenuto la confessione non un segno di autentica resipiscenza, essendo stata resa dopo l'avvio di approfondimenti da parte della polizia giudiziaria). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non aveva risposto al motivo relativo all'art. 131-bis c.p.; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente a quella questione e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio esclusivamente sulla valutazione della particolare tenuità dell'offesa. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato; la sentenza di merito ha applicato tale fattispecie per la condanna dell'imputato.
Riformato requisito per il riconoscimento delle attenuanti generiche: l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente; il giudice può legittimamente negare la diminuzione se non emergono elementi positivi che giustifichino la diminuente.
Norma sul giudizio delle circostanze e determinazione della pena; richiamata rispetto alla valutazione delle attenuanti generiche e della loro incidenza sulla quantificazione della pena.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede una valutazione motivata del giudice di merito sulle condizioni oggettive e soggettive del fatto; l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale su tale motivo comporta l'annullamento con rinvio per consentire la valutazione di merito.
principio giurisprudenziale sulla motivazione per relationem
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri genericamente la motivazione "per relationem" senza indicare i punti specifici dell'atto di appello non valutati dal giudice di secondo grado; manca la necessaria specificità del motivo.
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per motivazione 'per relationem' è necessario indicare con precisione quali parti dell'atto di appello non sono state valutate dalla decisione impugnata; la genericità rende il motivo inammissibile.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, l'incensuratezza da sola non garantisce il riconoscimento delle attenuanti generiche: è necessario dimostrare elementi di fatto che rappresentino un segno positivo di carattere personale o circostanziale.
- La confessione successiva al fatto non costituisce automaticamente un segno di reale resipiscenza se emerge che è stata resa solo dopo l'avvio di accertamenti da parte degli organi investigativi; la tempestività e la spontaneità della confessione sono rilevanti per valutare le attenuanti.
- L'art. 131-bis impone una valutazione motivata e di merito sulle caratteristiche di particolare tenuità: se il giudice di merito omette di pronunciarsi su tale richiesta, la Corte di Cassazione annulla limitatamente a quel profilo e rinvia per nuovo giudizio.
- In fase difensiva, quando si chiede il riconoscimento della particolare tenuità, occorre documentare e provare elementi oggettivi (esiguità del danno, modalità e contesto del fatto, scarsa offensività, assenza di pregresso criminale) e soggettivi (minima colpevolezza, condotta successiva riparatrice o tempestiva confessione spontanea) che rendano plausibile la non punibilità o una drastica riduzione della pena.
- Sull'appello e sul ricorso in Cassazione è strategico formulare motivi chiari e specifici indicando esattamente quali errori di fatto o di diritto si contestano per evitare l'inammissibilità per genericità.
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