Deliberazione n. 461 del 04/08/2025
Provvedimento del 4 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito suscettibile di diffusione senza consenso sulle piattaforme Facebook e Instagram. L’intervento è finalizzato a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a prescriverne l’eventuale conservazione a soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a garantire la non diretta identificabilità degli interessati.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento adottato in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento origina da una segnalazione della persona interessata relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso le piattaforme Facebook e Instagram.
Origine della segnalazione e base normativa
La segnalazione è stata presentata al Garante con richiesta di intervento verso le piattaforme indicate. Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito lo riguardante possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali;
- il termine delle quarantotto ore per la decisione del Garante previsto dal medesimo art. 144-bis.
Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente competente può adottare in via d’urgenza un atto volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva. Nel caso di specie, con determinazione n. 246 del 24 luglio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 246/2025 adottato il 24 luglio 2025. La ratifica conferma quindi le misure volte a prevenire la diffusione del materiale e la disciplina di conservazione probatoria eventualmente necessaria, senza che nel testo siano indicate ulteriori sanzioni o prescrizioni diverse da quelle già disposte in urgenza.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente sulle piattaforme Facebook e Instagram per evitare la possibile diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimento urgente del dirigente
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, ha adottato la determinazione n. 246 del 24 luglio 2025, ingiungendo a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale e prescrivendo, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione a fini probatori per dodici mesi.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 246/2025, confermando l’intervento nei confronti delle due società e la relativa disciplina di conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro.
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