Cassazione Civile, Sentenza n. 33562/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti (Giordano e Colonnetti) avevano chiesto la condanna di ANAS al pagamento di € 9.823,10 oltre accessori a titolo di indennità per occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di un terreno, sulla base di un verbale di accordo bonario sottoscritto il 19/03/2007 dal Contraente Generale. ANAS rifiutò il verbale sostenendo (i) di non essere legittimata passiva perché i poteri espropriativi e di pagamento erano stati trasferiti al Contraente Generale in base all'art. 9 del Capitolato speciale (e richiamando art. 6, comma 8 d.P.R. 327/2001), e (ii) che il verbale non fosse opponibile ad ANAS perché mancava l'approvazione espressa prevista e perché il Contraente Generale aveva ecceduto i limiti del mandato (art.1711 c.c.). Il Tribunale, in primo grado, dichiarò inefficace la clausola che subordinava l'efficacia del verbale all'approvazione di ANAS e ritenne opponibile il verbale ad ANAS, condannandola al pagamento. La Corte d'appello confermò che il Contraente Generale aveva agito "in nome e per conto" di ANAS e quindi ANAS era legittimata passiva; pertanto respinse l'appello di ANAS. In Cassazione ANAS ha dedotto vizi di omessa pronuncia su motivi assorbiti, violazioni in materia di mandato e rappresentanza, e la possibilità di una concessione traslativa; la Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo fondati i principi di diritto richiamati dalla Corte territoriale e confermando che la mera delega non trasferisce automaticamente l'onere indennitario salvo che la legge o un atto a rilevanza esterna disponga la cosiddetta concessione traslativa.
La decisione
Il ricorso per cassazione proposto da ANAS è stato respinto. È stata confermata la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto ANAS unica soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di € 9.823,10 oltre accessori; la Corte ha motivato che non è stata dimostrata una concessione traslativa che trasferisse gli obblighi indennitari al Contraente Generale e che, nella documentazione contrattuale e procedimentale, il Contraente Generale aveva agito in nome e per conto di ANAS. La Cassazione ha inoltre rigettato le censure sulla mancata pronuncia solo dopo aver verificato che l'assorbimento dei motivi era adeguatamente motivato, ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi e ha confermato la regolarità del deposito degli atti digitali. Le spese seguono la soccombenza.
Norme richiamate
Capitolato Speciale di Affidamento (art. 9)
menzionato nel provvedimento come norma contrattuale che attribuisce compiti al Contraente Generale
ANAS richiamava l'art. 9 per sostenere che fossero conferiti al Contraente Generale i poteri amministrativi relativi alle procedure espropriative e ai pagamenti; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, dal contratto risultava che il Contraente Generale agiva in nome e per conto di ANAS e non vi era una normativa che trasferisse esternamente gli obblighi indennitari
d.P.R. n. 327/2001 (art. 6, comma 8)
testo vigente ratione temporis citato in motivazione
consente che l'amministrazione delegante possa delegare l'esercizio dei poteri espropriativi al contraente generale, ma la giurisprudenza e la Corte richiedono una disposizione di legge o un atto a rilevanza esterna per ritenere trasferiti anche gli obblighi indennitari (concessione traslativa)
d.lgs. n. 163/2006 (art. 176, comma 2)
richiamato nel contesto della disciplina contrattuale e di appalto
richiamato da ANAS per giustificare l'affidamento di funzioni al Contraente Generale; la Corte ha comunque osservato che la normativa non sostituisce la necessità di una previsione normativa che trasferisca esternamente gli obblighi indennitari
Codice Civile (art. 1711 c.c.)
ANAS sosteneva che l'accordo bonario eccedesse i limiti del mandato, rendendolo opponibile solo al mandatario; la Corte ha ritenuto, invece, sul fatto, che il Contraente Generale aveva agito in nome e per conto di ANAS e quindi l'accordo risultava opponibile ad ANAS
Codice Civile (artt. 1388, 1398, 1399 c.c.)
articoli richiamati da ANAS in tema di efficacia, annullamento e ratifica degli atti
ANAS invocava tali norme per sostenere l'inefficacia o l'inopponibilità al mandante del verbale non approvato; la Corte, sul piano fattuale, ha ritenuto che non fosse stato provato che il verbale fosse efficace solo fra le parti e non opponibile ad ANAS
Legge n. 241/1990 (art. 11, comma 2)
richiamata in relazione alla forma scritta a pena di nullità
ANAS aveva sostenuto che la mancata approvazione violava l'obbligo di forma; la Corte ha però valutato la rilevanza della clausola e l'effetto della firma del Contraente Generale in nome e per conto di ANAS
Legge n. 219/1981 (artt. 80, 81, 84)
citata nella giurisprudenza richiamata (programmi straordinari e concessione traslativa)
usata a titolo esemplificativo dalla giurisprudenza per indicare ipotesi in cui la legge ha espressamente previsto la concessione traslativa con trasferimento di obblighi
Legge n. 865/1971 (art. 60)
norma su delega per acquisizione aree in nome e per conto dei comuni
richiamata in giurisprudenza per distinguere la mera delega (che non sposta automaticamente la responsabilità) dall'attribuzione di poteri con effetto esterno
d.P.R. n. 327/2001 (art. 44)
norma relativa alle indennità derivanti dalla procedura espropriativa
la Corte ha esteso i principi applicabili all'indennità di esproprio anche alle indennità per occupazione temporanea previste dallo stesso d.P.R.
Codice di procedura civile (art. 112, art. 360 c.p.c.)
richiamati in relazione alle dedotte omissioni di pronuncia e ai motivi di cassazione
la Corte ha esaminato i vizi processuali sollevati (omessa pronuncia, assorbimento dei motivi) e ha ritenuto l'assorbimento giustificato dalla motivazione sulla legittimazione passiva
Codice di procedura civile (art. 372 c.p.c.)
deposito documentale eseguito da ANAS richiamato in motivazione
riguarda produzione di ulteriori documenti; la Corte ha ammesso la documentazione prodotta nel procedimento di legittimità
Massime di principio
- La mera delega o incarico ad un contraente generale di compiere atti amministrativi, tecnici o finanziari non trasferisce di per sé gli obblighi indennitari verso terzi: per ritenere sussistente una "concessione traslativa" è necessaria una previsione normativa o un atto a rilevanza esterna che attribuisca al concessionario i poteri espropriativi e l'assunzione degli oneri indennitari
- Se dalla documentazione (contratto, modulistica, intestazioni di atti ufficiali, decreto ablativo) risulta che il contraente generale ha agito "in nome e per conto" dell'amministrazione, la responsabilità nei confronti dei terzi permane in capo all'ente concedente
- Un accordo bonario redatto e sottoscritto dal mandatario può essere opponibile al mandante solo se il mandatario aveva poteri di rappresentanza diretta per quel tipo di atto o se l'accordo è stato ratificato; una clausola che riserva all'amministrazione l'approvazione può rendere l'accordo non vincolante fino all'approvazione, salvo che il comportamento e la documentazione attestino l'esercizio della rappresentanza diretta
- In sede di Cassazione le questioni di interpretazione contrattuale e di fatto sono sindacabili solo nei limiti degli specifici canoni di diritto (violazione dei criteri ermeneutici, illogicità o manifesta incongruenza della motivazione); non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti o del contratto
- Ai fini della legittimazione passiva nelle controversie relative a indennità ex procedura espropriativa, prevale l'individuazione del soggetto destinatario del decreto ablativo o, in mancanza, l'analisi del ruolo concreto e dei poteri effettivamente esercitati dalle parti coinvolte
- Sul piano processuale, i documenti nativi digitali e le procure digitali sono ammissibili se depositati conformemente alle regole vigenti: occorre attestare la conformità e la validità della firma digitale secondo le disposizioni del procedimento
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