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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33562/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti (Giordano e Colonnetti) avevano chiesto la condanna di ANAS al pagamento di € 9.823,10 oltre accessori a titolo di indennità per occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di un terreno, sulla base di un verbale di accordo bonario sottoscritto il 19/03/2007 dal Contraente Generale. ANAS rifiutò il verbale sostenendo (i) di non essere legittimata passiva perché i poteri espropriativi e di pagamento erano stati trasferiti al Contraente Generale in base all'art. 9 del Capitolato speciale (e richiamando art. 6, comma 8 d.P.R. 327/2001), e (ii) che il verbale non fosse opponibile ad ANAS perché mancava l'approvazione espressa prevista e perché il Contraente Generale aveva ecceduto i limiti del mandato (art.1711 c.c.). Il Tribunale, in primo grado, dichiarò inefficace la clausola che subordinava l'efficacia del verbale all'approvazione di ANAS e ritenne opponibile il verbale ad ANAS, condannandola al pagamento. La Corte d'appello confermò che il Contraente Generale aveva agito "in nome e per conto" di ANAS e quindi ANAS era legittimata passiva; pertanto respinse l'appello di ANAS. In Cassazione ANAS ha dedotto vizi di omessa pronuncia su motivi assorbiti, violazioni in materia di mandato e rappresentanza, e la possibilità di una concessione traslativa; la Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo fondati i principi di diritto richiamati dalla Corte territoriale e confermando che la mera delega non trasferisce automaticamente l'onere indennitario salvo che la legge o un atto a rilevanza esterna disponga la cosiddetta concessione traslativa.

La decisione

Il ricorso per cassazione proposto da ANAS è stato respinto. È stata confermata la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto ANAS unica soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di € 9.823,10 oltre accessori; la Corte ha motivato che non è stata dimostrata una concessione traslativa che trasferisse gli obblighi indennitari al Contraente Generale e che, nella documentazione contrattuale e procedimentale, il Contraente Generale aveva agito in nome e per conto di ANAS. La Cassazione ha inoltre rigettato le censure sulla mancata pronuncia solo dopo aver verificato che l'assorbimento dei motivi era adeguatamente motivato, ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi e ha confermato la regolarità del deposito degli atti digitali. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • Capitolato Speciale di Affidamento (art. 9)

    menzionato nel provvedimento come norma contrattuale che attribuisce compiti al Contraente Generale

    ANAS richiamava l'art. 9 per sostenere che fossero conferiti al Contraente Generale i poteri amministrativi relativi alle procedure espropriative e ai pagamenti; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, dal contratto risultava che il Contraente Generale agiva in nome e per conto di ANAS e non vi era una normativa che trasferisse esternamente gli obblighi indennitari

  • d.P.R. n. 327/2001 (art. 6, comma 8)

    testo vigente ratione temporis citato in motivazione

    consente che l'amministrazione delegante possa delegare l'esercizio dei poteri espropriativi al contraente generale, ma la giurisprudenza e la Corte richiedono una disposizione di legge o un atto a rilevanza esterna per ritenere trasferiti anche gli obblighi indennitari (concessione traslativa)

  • d.lgs. n. 163/2006 (art. 176, comma 2)

    richiamato nel contesto della disciplina contrattuale e di appalto

    richiamato da ANAS per giustificare l'affidamento di funzioni al Contraente Generale; la Corte ha comunque osservato che la normativa non sostituisce la necessità di una previsione normativa che trasferisca esternamente gli obblighi indennitari

  • Codice Civile (art. 1711 c.c.)

    ANAS sosteneva che l'accordo bonario eccedesse i limiti del mandato, rendendolo opponibile solo al mandatario; la Corte ha ritenuto, invece, sul fatto, che il Contraente Generale aveva agito in nome e per conto di ANAS e quindi l'accordo risultava opponibile ad ANAS

  • Codice Civile (artt. 1388, 1398, 1399 c.c.)

    articoli richiamati da ANAS in tema di efficacia, annullamento e ratifica degli atti

    ANAS invocava tali norme per sostenere l'inefficacia o l'inopponibilità al mandante del verbale non approvato; la Corte, sul piano fattuale, ha ritenuto che non fosse stato provato che il verbale fosse efficace solo fra le parti e non opponibile ad ANAS

  • Legge n. 241/1990 (art. 11, comma 2)

    richiamata in relazione alla forma scritta a pena di nullità

    ANAS aveva sostenuto che la mancata approvazione violava l'obbligo di forma; la Corte ha però valutato la rilevanza della clausola e l'effetto della firma del Contraente Generale in nome e per conto di ANAS

  • Legge n. 219/1981 (artt. 80, 81, 84)

    citata nella giurisprudenza richiamata (programmi straordinari e concessione traslativa)

    usata a titolo esemplificativo dalla giurisprudenza per indicare ipotesi in cui la legge ha espressamente previsto la concessione traslativa con trasferimento di obblighi

  • Legge n. 865/1971 (art. 60)

    norma su delega per acquisizione aree in nome e per conto dei comuni

    richiamata in giurisprudenza per distinguere la mera delega (che non sposta automaticamente la responsabilità) dall'attribuzione di poteri con effetto esterno

  • d.P.R. n. 327/2001 (art. 44)

    norma relativa alle indennità derivanti dalla procedura espropriativa

    la Corte ha esteso i principi applicabili all'indennità di esproprio anche alle indennità per occupazione temporanea previste dallo stesso d.P.R.

  • Codice di procedura civile (art. 112, art. 360 c.p.c.)

    richiamati in relazione alle dedotte omissioni di pronuncia e ai motivi di cassazione

    la Corte ha esaminato i vizi processuali sollevati (omessa pronuncia, assorbimento dei motivi) e ha ritenuto l'assorbimento giustificato dalla motivazione sulla legittimazione passiva

  • Codice di procedura civile (art. 372 c.p.c.)

    deposito documentale eseguito da ANAS richiamato in motivazione

    riguarda produzione di ulteriori documenti; la Corte ha ammesso la documentazione prodotta nel procedimento di legittimità

Massime di principio

  • La mera delega o incarico ad un contraente generale di compiere atti amministrativi, tecnici o finanziari non trasferisce di per sé gli obblighi indennitari verso terzi: per ritenere sussistente una "concessione traslativa" è necessaria una previsione normativa o un atto a rilevanza esterna che attribuisca al concessionario i poteri espropriativi e l'assunzione degli oneri indennitari
  • Se dalla documentazione (contratto, modulistica, intestazioni di atti ufficiali, decreto ablativo) risulta che il contraente generale ha agito "in nome e per conto" dell'amministrazione, la responsabilità nei confronti dei terzi permane in capo all'ente concedente
  • Un accordo bonario redatto e sottoscritto dal mandatario può essere opponibile al mandante solo se il mandatario aveva poteri di rappresentanza diretta per quel tipo di atto o se l'accordo è stato ratificato; una clausola che riserva all'amministrazione l'approvazione può rendere l'accordo non vincolante fino all'approvazione, salvo che il comportamento e la documentazione attestino l'esercizio della rappresentanza diretta
  • In sede di Cassazione le questioni di interpretazione contrattuale e di fatto sono sindacabili solo nei limiti degli specifici canoni di diritto (violazione dei criteri ermeneutici, illogicità o manifesta incongruenza della motivazione); non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti o del contratto
  • Ai fini della legittimazione passiva nelle controversie relative a indennità ex procedura espropriativa, prevale l'individuazione del soggetto destinatario del decreto ablativo o, in mancanza, l'analisi del ruolo concreto e dei poteri effettivamente esercitati dalle parti coinvolte
  • Sul piano processuale, i documenti nativi digitali e le procure digitali sono ammissibili se depositati conformemente alle regole vigenti: occorre attestare la conformità e la validità della firma digitale secondo le disposizioni del procedimento

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