L.R. Umbria 25/2013
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica il Nuovo Statuto della Regione Umbria e dispone l’adeguamento generalizzato della terminologia: il “Consiglio regionale” diventa “Assemblea legislativa” e gli uffici collegati assumono la nuova denominazione. Entro 90 giorni vanno adeguati anche i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta.
Modifiche terminologiche allo Statuto umbro per denominare il Consiglio regionale come Assemblea legislativa
Modifiche terminologiche allo Statuto della Regione Umbria
La legge regionale interviene sul Nuovo Statuto della Regione Umbria per uniformare la denominazione dell’organo consiliare, specificando che il Consiglio regionale è l’Assemblea legislativa dell’Umbria. L’operazione ha finalità di valorizzazione della potestà legislativa regionale nel quadro dei principi costituzionali.
Ambito delle modifiche statutarie
Il provvedimento modifica la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, incidendo sulle disposizioni statutarie che richiamano il Consiglio regionale e i suoi organi interni. Le modifiche riguardano sia singoli articoli sia le rubriche di capi e sezioni del Titolo VII.
Nuova denominazione del Consiglio regionale e degli uffici
Nella disciplina statutaria il riferimento al “Consiglio regionale” è sostituito con “Consiglio regionale Assemblea legislativa dell’Umbria” nei punti espressamente modificati. Analogamente, l’“Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale” diventa l’“Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa dell’Umbria”.
Aggiornamento delle rubriche e della composizione dell’organo
Vengono aggiornate le rubriche del Capo I del Titolo VII e della relativa Sezione I, sostituendo i richiami al Consiglio regionale con quelli all’Assemblea legislativa dell’Umbria. Inoltre, la disposizione sulla composizione dell’organo è riscritta nei termini per cui “l’Assemblea legislativa dell’Umbria è composta” anziché “il Consiglio regionale è composto”.
Modifiche generali e coordinamento normativo
Salvo le modifiche puntuali già previste, nella legge regionale n. 21 del 2005 tutte le occorrenze di “Consiglio regionale” sono da intendersi sostituite con “Assemblea legislativa”, e la parola “Consiglio” con “Assemblea”. La legge prevede anche un criterio di coordinamento per le altre leggi regionali, nelle quali i riferimenti al Consiglio regionale devono leggersi come riferiti all’Assemblea legislativa.
Adeguamento dei regolamenti interni
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale devono adeguare i rispettivi regolamenti interni sostituendo l’espressione “Consiglio regionale” con “Assemblea legislativa”.
Applicazione nel tempo
La legge si applica dalla sua entrata in vigore e opera come intervento di aggiornamento terminologico dell’ordinamento regionale umbro. Non introduce una disciplina temporanea o un regime transitorio ulteriore oltre al termine di 90 giorni per l’adeguamento dei regolamenti interni.
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