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Legge

LEGGE 10 ottobre 1950, n. 877

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.

Normativa italiana050U0877Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina le spese di mantenimento e le indennità per gli allievi delle Accademie militari (Esercito, Marina, Aeronautica): spese di mantenimento a carico dello Stato per il primo e il secondo anno; indennità giornaliera equiparata a quella della Guardia di Finanza (poi modificata dalla L. 22/5/1969, n.240, che ha sostituito l'indennità con un assegno pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere); oneri per libri e materiali a carico degli allievi; entrata in vigore dall'anno accademico 1949-50. Art. 4 abrogato dal D.Lgs. 15/3/2010, n.66. Molte disposizioni sono state poi sostituite o integrate da norme successive.

Spese e indennità per allievi delle Accademie militari

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