Cassazione Civile, Ordinanza n. 01402/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro amministratori e sindaci della società fallita per fatti gestori ritenuti dannosi. In appello la corte territoriale aveva dichiarato non prescritta l’azione verso alcuni convenuti e aveva condannato il sindaco ricorrente alla rifusione parziale delle spese, senza però pronunciare una condanna risarcitoria a suo carico nel merito. Il ricorso incidentale del fallimento, originariamente diretto a censurare l’omessa pronuncia sulla condanna risarcitoria nei confronti del sindaco, è stato poi rinunciato. Il sindaco ha quindi insistito con ricorso incidentale articolato in tre motivi: 1) errata decisione sulla prescrizione dell’azione di responsabilità, con richiamo a norme penali e all’art. 2949 c.c.; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della citazione per carenza dei requisiti formali; 3) violazione dell’art. 2403 c.c., sostenendo che il collegio sindacale non era tenuto al controllo contabile, essendo tale controllo affidato a revisore o società di revisione.
La decisione
La Corte ha confermato l’estinzione del giudizio già dichiarata per la rinuncia al ricorso principale. Ha inoltre dichiarato estinto anche il giudizio relativo al ricorso incidentale del fallimento contro il sindaco, per effetto della rinuncia sopravvenuta e della conseguente carenza di interesse. Quanto al ricorso incidentale del sindaco, lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: non essendovi più una domanda risarcitoria contro di lui, e non potendo in questa sede riesaminarsi la questione per il venir meno dell’impugnazione del fallimento, egli non aveva più utilità concreta a ottenere una pronuncia sul merito. La Corte ha ritenuto assorbente tale ragione rispetto alle ulteriori censure, osservando comunque che i tre motivi sarebbero stati comunque inammissibili per difetti vari (mancato confronto con la ratio decidendi, difetto di autosufficienza, natura meritale della terza censura). Spese integralmente compensate e escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 146 l.fall.
richiamato come base dell’azione di responsabilità del curatore fallimentare contro amministratori e sindaci
art. 2949 c.c.
evocato nel primo motivo quale norma sulla prescrizione dell’azione di responsabilità
art. 132 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per denunciare nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione della sentenza
art. 2403 c.c.
invocato dal ricorrente incidentale per sostenere l’assenza di obblighi di controllo contabile in capo al collegio sindacale
art. 112 c.p.c.
menzionato in relazione alla doglianza di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria
art. 371 c.p.c.
la Corte afferma la tempestività del ricorso incidentale alla luce del principio di unicità dell’impugnazione
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia o inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse
d.lgs. n. 61/2002, art. 2 c.p.
richiamato nel primo motivo, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio della decisione di merito
art. 223, comma 1, l.fall.
la Corte osserva che la sentenza d’appello vi faceva riferimento, con rinvio ai fatti di concorso in bancarotta fraudolenta
art. 223, comma 2, l.fall.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte evidenzia che la sentenza impugnata non si fondava su tale disposizione
art. 360 c.p.c.
richiamato dai motivi di ricorso come parametro di deduzione dei vizi di legittimità
Cass. Sez. U. 7454/2020
richiamata sul principio dell’unicità dell’impugnazione e sull’estensione dell’art. 371 c.p.c. anche alle impugnazioni incidentali verso altre parti
Cass. 34922/2022
richiamata a conferma del principio dell’unicità dell’impugnazione
Cass. Sez. U. 19976/2024
richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso né all’inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per rinuncia della controparte alla propria impugnazione incidentale, venga meno l’unico capo della decisione che il ricorrente intendeva rimuovere, e non residui una concreta utilità giuridica dell’impugnazione.
- La rinuncia a un ricorso incidentale già proposto determina l’estinzione del giudizio limitatamente a quel gravame; se tale rinuncia elimina il collegamento con la domanda o censura che giustificava l’interesse dell’altra parte, anche il ricorso di quest’ultima può diventare inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure quando difetta di autosufficienza perché non riproduce in modo adeguato il contenuto dell’atto o della censura su cui si assume l’omessa pronuncia.
- Le censure che investono direttamente la valutazione di merito o l’apprezzamento della responsabilità, senza denunciare un vero vizio di legittimità, non sono scrutinabili come motivi di ricorso per cassazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso né nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, trattandosi di misura eccezionale e non estensibile analogicamente.
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