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Provvedimento

Deliberazione n. 603 del 06/08/2026

Provvedimento del 6 agosto 2026

Garante Privacy603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 4 agosto 2026 nei confronti di Facebook/Meta, Google e TikTok a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Le misure impongono l’immediata prevenzione della diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti ordinate alle piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 6 agosto 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di tre determinazioni urgenti adottate il 4 agosto 2026 nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, a seguito di una segnalazione relativa al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Base normativa e competenza del Garante

Il procedimento è fondato sull’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e riferiti alla persona segnalante, siano diffusi attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.

Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e piattaforme interessate

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta di intervento riguardava le piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.

Misure urgenti adottate il 4 agosto 2026

Dopo aver verificato la compatibilità dei fatti segnalati con l’ambito applicativo dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 435-437 del 4 agosto 2026.

Le determinazioni hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, funzionale alle attività di individuazione e prevenzione senza necessità di rendere direttamente disponibile il contenuto in chiaro;
  • la prescrizione di conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la limitazione della conservazione ai soli fini probatori;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.

Le note di trasmissione delle determinazioni ai gestori delle piattaforme sono state inviate il 4 agosto 2026.

Ratifica delle misure

Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 435/2026, 436/2026 e 437/2026.

La ratifica conferma l’efficacia delle misure adottate d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited. Il provvedimento non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria, ma consolida misure preventive e probatorie finalizzate a impedire la diffusione del materiale e a preservare eventuali elementi utili all’accertamento, con garanzie di riservatezza per gli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha dichiarato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003 e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.

Misure urgenti nei confronti delle piattaforme

Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Alle società è stato inoltre prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, applicando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 6 agosto 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 435/2026, 436/2026 e 437/2026 adottati il 4 agosto 2026 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.

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