Risposta n. 270 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente non ha prospettato alcuna soluzione interpretativa nella istanza.
Regime fiscale del rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54 del TUIR
Il quesito
Se il rimborso spese chilometrico addebitato analiticamente al committente, calcolato sui chilometri effettivamente percorsi e senza giustificativi fiscali di terzi, debba essere escluso dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 DPR 600/1973 e se la documentazione dei chilometri e dei parametri di calcolo sia sufficiente ai fini dell'esclusione prevista dall'art. 54, comma 2, lett. b), TUIR.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia richiama le modifiche all'art. 54 TUIR e l'art. 54-ter (entrata in vigore per i periodi d'imposta dal 2025, con disciplina transitoria fino al 31/12/2024) e precisa che l'esclusione dal reddito delle somme rimborsate opera solo se le spese sono addebitate analiticamente al committente e comprovate da idonea documentazione che ne dimostri tipologia e diretta riferibilità all'incarico. Nel caso di specie ritiene che il rimborso chilometrico così come rappresentato non integri l'addebitamento analitico nel senso richiesto e, pertanto, concorra alla formazione del reddito di lavoro autonomo e debba essere assoggettato alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 25 DPR n. 600/1973; resta comunque ferma la deducibilità per il professionista delle spese effettivamente sostenute. Il parere è reso assumendo veridicità degli elementi esposti e salvo poteri di controllo dell'Amministrazione.
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