Sentenza del 19/07/2022 n. 3378 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Combinato disposto art. 22, comma 3 e art. 53, d.lgs. 546/92 - Attestazione di conformità - Mancanza - Inammissibilità atto - Condizioni - Verifica sussistenza effettiva difformità - Parte convenuta contumace - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio d'appello è mancata l'attestazione, a carico del ricorrente, della conformità tra l'atto notificato alla controparte e l'atto depositato in Segreteria. La questione riguarda l'inammissibilità dell'appello per assenza di tale attestazione e la verifica se sussista o meno una difformità effettiva tra i due atti.
La decisione
Il Tribunale/Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile: in linea generale l'assenza dell'attestazione rende inammissibile il ricorso/appello solo se esiste una difformità effettiva (che il giudice può accertare d'ufficio se manca l'attestazione). Tuttavia, poiché la parte resistente è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità è stata considerata di per sé causa di inammissibilità, perché la parte contumace non è tenuta a recarsi presso la segreteria per verificare eventuali difformità.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 22, comma 3
art. 22, comma 3, d.lgs. 546/92
Imposta l'obbligo, a carico del ricorrente, di attestare la conformità tra l'atto notificato e quello depositato; l'assenza dell'attestazione può determinare l'inammissibilità del ricorso solo se sussiste una difformità effettiva, accertabile d'ufficio.
Richiama per il giudizio d'appello le regole di ammissibilità e le formalità previste dall'art. 22; pertanto l'obbligo di attestazione si applica anche nell'appello secondo le modalità indicate.
Massime di principio
- Quando si propone ricorso o appello tributario, allegare sempre l'attestazione di conformità tra l'atto notificato e quello depositato per evitare rischi di inammissibilità.
- Se la controparte è presente e contesta la conformità, il giudice può accertare d'ufficio l'eventuale difformità e, se assente, dichiarare l'inammissibilità solo nel caso di effettiva difformità.
- Se la controparte è contumace (non costituita), la mancata attestazione costituisce di norma causa di inammissibilità senza che il giudice debba accertare la difformità, perché non è richiesto che la parte convenuta compia attività di ricerca/controllo in segreteria.
- Per minimizzare il rischio di inammissibilità nelle impugnative, conservare e produrre documentazione probatoria della notifica e, se possibile, copia conforme dell'atto notificato e della relata di notifica insieme all'attestazione.
- In caso di omissione dell'attestazione, valutare tempestivamente la possibilità di integrare o regolarizzare il procedimento (ove ammesso) oppure di produrre istanza motivata che evidenzi l'assenza di difformità prima che la controparte venga dichiarata contumace.
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