L.R. Marche 8/2018
Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dellintesa di cui allarticolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge recepisce nelle Marche lo schema di regolamento edilizio tipo (RET), indica le definizioni uniformi e le regole tecniche di prima applicazione, disciplina gli effetti sugli strumenti urbanistici e i regimi transitori per i procedimenti in corso. Modifica inoltre la l.r. 17/2015 e proroga alcuni termini di leggi edilizie regionali previgenti.
Recepimento del regolamento edilizio tipo e adeguamento della disciplina edilizia regionale
Recepimento del regolamento edilizio tipo e coordinamento della disciplina edilizia regionale
La legge della Regione Marche recepisce lo schema di regolamento edilizio tipo (RET) concordato in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016 e ne disciplina l’attuazione sul territorio regionale. Interviene inoltre su alcune disposizioni della l.r. 17/2015 e proroga termini previsti da precedenti leggi regionali in materia edilizia e urbanistica.
Oggetto e finalità
Il provvedimento ha tre obiettivi principali: recepire il RET e i relativi allegati con le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia; fornire ai Comuni indicazioni tecniche di dettaglio per la prima applicazione delle definizioni incidenti sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici; coordinare la normativa regionale edilizia con l’evoluzione della disciplina statale sui regimi amministrativi degli interventi edilizi.
Prima applicazione del RET e indicazioni tecniche
Le indicazioni tecniche di dettaglio per l’applicazione del RET sono contenute nell’allegato A della legge. Tali indicazioni possono essere modificate o aggiornate dalla Giunta regionale se necessario per precisazioni o adeguamenti resi opportuni da sopravvenute modifiche normative durante l’attuazione della legge.
Effetti sulle previsioni urbanistiche e criteri dimensionali
Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta di per sé modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Le modalità edificatorie restano regolate dal PRG vigente o già adottato alla data di sottoscrizione dell’intesa nazionale.
Per i Comuni che utilizzano SUL o volume come indici edilizi, la legge impone l’uso rispettivamente della superficie totale (ST) e del volume totale (VT) secondo il quadro delle definizioni uniformi, ferme restando le altre disposizioni dello strumento urbanistico generale. In tali casi la disciplina distingue tra nuove costruzioni/ristrutturazioni e trasformazioni di edifici esistenti, precisando quali superfici o volumi non incidono o incidono solo parzialmente sul calcolo urbanistico.
Regole particolari per superfici e volumi
Per nuove costruzioni e ristrutturazioni possono aggiungersi, rispetto agli indici di piano:
- i volumi o le superfici dei piani interrati;
- il 50% del volume o della superficie dei piani seminterrati quando oltre il 50% della superficie delle pareti perimetrali sia sotto terra;
- per i piani fuori terra, taluni spazi e volumi non utilizzabili o accessori, tra cui sottotetti non utilizzabili con altezza netta interna massima pari o inferiore a 1,80 m, vani scala emergenti dalla copertura piana, spazi comuni di collegamento verticale, androni condominiali, fine corsa ascensori, vani tecnici, portici pubblici o d’uso pubblico e logge.
Nelle ristrutturazioni edilizie e nelle trasformazioni di edifici esistenti, non sono conteggiati come volumetria esistente, ai fini del calcolo delle volumetrie fuori terra di progetto, i medesimi elementi accessori e, inoltre, i volumi dei piani interrati; i piani seminterrati con le caratteristiche indicate concorrono nella misura del 50%.
Varianti urbanistiche per i Comuni con diversi indici edilizi
I Comuni che non utilizzano SUL o volume come indici di fabbricabilità o utilizzazione, oppure che abbiano strumenti urbanistici le cui previsioni dimensionali risultino modificate dall’entrata in vigore della legge o che ritengano più idonee altre soluzioni, possono adottare varianti ai sensi dell’art. 15, comma 5, della l.r. 34/1992. Per tali varianti è previsto un deposito ridotto a 20 giorni e l’individuazione di indici di conversione dei parametri e degli indici urbanistici vigenti in applicazione delle definizioni uniformi del RET e della legge regionale.
Verifica di conformità al d.m. 1444/1968
Le varianti adottate per la conversione degli indici devono essere accompagnate da documentazione analitica, asseverata dall’organo tecnico comunale, che dimostri la sostanziale invarianza delle previsioni edificatorie e del carico urbanistico rispetto al quadro precedente, in modo da attestare la conformità ai limiti inderogabili del d.m. 1444/1968.
Termini di adeguamento dei regolamenti comunali e applicazione diretta
I Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi al RET e ai relativi allegati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 richiamati dal d.l. 189/2016 il termine è prorogato fino al permanere dello stato di emergenza.
Decorso inutilmente tale termine, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia si applicano direttamente e prevalgono sulle disposizioni comunali incompatibili.
Monitoraggio regionale
La Giunta regionale, sentiti Comuni e Province, svolge attività di monitoraggio sul recepimento del RET da parte dei Comuni e sull’attuazione delle regole di prima applicazione previste dalla legge.
Regime transitorio per procedimenti e piani in corso
I piani urbanistici attuativi già adottati e i procedimenti edilizi già avviati prima dell’approvazione dell’adeguamento comunale, oppure prima della scadenza dei termini di adeguamento, restano conclusi secondo la disciplina vigente al momento dell’adozione dei piani o della presentazione delle istanze. La legge tutela quindi il regime intertemporale dei procedimenti pendenti.
Modifiche alla l.r. 17/2015 e ad altre leggi regionali
La legge interviene su vari articoli della l.r. 17/2015 per renderli coerenti con le più recenti modifiche della disciplina statale sui regimi amministrativi degli interventi edilizi. Inoltre proroga alcuni termini contenuti nella l.r. 22/2009 e nella l.r. 22/2011, in funzione del riavvio delle attività edilizie e della riqualificazione urbana sostenibile.
Invarianza finanziaria e decorrenza
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 8 mag 2018L.R. Marche 10/2018
- Legge · 8 mag 2018L.R. Marche 9/2018
- Regolamento · 14 mag 2018R.R. Marche 3/2018
- Legge · 14 mag 2018L.R. Marche 13/2018
- Legge · 14 mag 2018L.R. Marche 11/2018
- Legge · 14 mag 2018L.R. Marche 12/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →