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Provvedimento

Deliberazione n. 74 del 08/02/2024

Provvedimento dell’8 febbraio 2024

Garante Privacy74

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente per impedire la diffusione su Facebook, Instagram e Snapchat di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure, trasmesse ai gestori delle piattaforme il 26 gennaio 2024, consistevano nell’ordine di bloccare la diffusione del materiale e nella prescrizione di conservarne eventuale copia in chiaro solo per fini probatori per 12 mesi, con cautele idonee a impedirne l’immediata identificabilità. La decisione del 8 febbraio 2024 si limita a ratificare i provvedimenti d’urgenza, senza ulteriori valutazioni sanzionatorie o correttive.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e SNAP International II Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e SNAP International II Limited, nell’ambito di una segnalazione relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi sulle piattaforme digitali.

Origine della segnalazione e oggetto del rischio

La persona interessata ha presentato due segnalazioni all’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, vale a dire il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
  • il medesimo art. 144-bis, nella parte in cui prevede la decisione del Garante entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva dell’Autorità.

Provvedimenti d’urgenza adottati il 26 gennaio 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 56 e 57 del 26 gennaio 2024, trasmesse il medesimo giorno ai gestori delle piattaforme.

Le misure disposte sono state le seguenti:

  • ingiunzione a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e SNAP International II Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità di conservazione adottate.

Decisione del Garante e natura dell’intervento

Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione in atti, ratifica i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Si tratta quindi di un intervento di natura preventiva e cautelare, finalizzato a bloccare la diffusione di contenuti potenzialmente lesivi, senza applicazione di sanzioni pecuniarie o ulteriori misure correttive oltre alla ratifica delle determinazioni urgenti già adottate.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da due segnalazioni presentate all’Ufficio del Garante da una persona interessata, che ha rappresentato il rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano, destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate.

Base normativa e potere d'urgenza

Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimenti adottati d'urgenza

Con le determinazioni nn. 56 e 57 del 26 gennaio 2024 il dirigente ha ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e SNAP International II Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash. Contestualmente ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a evitarne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Esito finale

Il Garante, preso atto delle osservazioni e della documentazione in atti, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 56/2024 e 57/2024 adottati il 26 gennaio 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma esclusivamente la conferma delle misure urgenti finalizzate alla prevenzione della diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

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