Messaggio numero 193 del 10-12-2001
Le imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa rientrano nel novero dei soggetti tenuti a contribuire al finanziamento del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa" istituito con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che anche le imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa devono contribuire al Fondo di solidarietà istituito dal d.m. 28 settembre 2000, n. 351, poiché restano lo stesso soggetto giuridico e conservano la classificazione previdenziale originaria. Per l’attribuzione del CA "2L" il commissario liquidatore deve trasmettere una dichiarazione di responsabilità attestante l’attività assicurativa svolta fino alla messa in liquidazione.
Chiarimenti sull’obbligo di finanziamento del Fondo di solidarietà per le imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa
Chiarimenti sull’obbligo di finanziamento del Fondo di solidarietà per imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa
Il documento interviene per precisare quali imprese siano tenute a finanziare il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", istituito con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351. Il chiarimento riguarda in particolare le imprese di assicurazione sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, per le quali era sorto il dubbio circa la persistenza dell’obbligo contributivo.
Quadro normativo e riferimento al Fondo
Il Fondo è stato istituito dal decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351. Il documento richiama inoltre:
- la circolare n. 124 del 14 giugno 2001;
- la circolare n. 170 del 7 settembre 2001.
L’articolo 10 del decreto istitutivo individua come destinatari dell’obbligo di finanziamento le imprese assicurative, senza ulteriori specificazioni.
Natura giuridica dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa
Il testo chiarisce che la messa in liquidazione non determina l’estinzione dell’impresa, ma una sua trasformazione. Con l’avvio della liquidazione:
- cambia l’organizzazione societaria;
- subentra il commissario liquidatore agli organi precedenti;
- l’impresa continua a mantenere la propria identità di impresa assicurativa, pur attraversando una fase strumentale alla successiva estinzione.
Ne deriva che l’impresa in liquidazione coatta amministrativa resta il medesimo soggetto giuridico già esistente prima della messa in liquidazione.
Obbligo di contribuzione al Fondo
Alla luce di quanto sopra, il documento afferma che le imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa restano obbligate a finanziare il Fondo. Esse, infatti, rientrano nella categoria delle imprese assicurative indicate dal decreto istitutivo e sono tenute agli stessi obblighi contributivi che graverebbero su di esse in assenza del provvedimento di liquidazione.
In sintesi, il fatto che tali imprese non svolgano più attività assicurativa in senso ordinario, ma solo le operazioni necessarie alla liquidazione del patrimonio, non fa venir meno l’obbligo di contribuzione.
Inquadramento previdenziale e classificazione aziendale
Il documento precisa inoltre che, ai fini previdenziali, le imprese in liquidazione conservano la classificazione loro attribuita prima della messa in liquidazione. A supporto di tale affermazione viene richiamato il "manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende", capitolo IV, paragrafo 5, pagine 50 e seguenti, allegato alla circolare n. 218 del 28 ottobre 1988.
Attribuzione del CA "2L"
Per le imprese in questione, ai fini dell’attribuzione del CA "2L", istituito e disciplinato dalla circolare n. 124 del 14 giugno 2001 al punto 3.1, il commissario liquidatore deve trasmettere una dichiarazione di responsabilità che attesti l’esercizio dell’attività assicurativa fino alla data di messa in liquidazione.
Conclusione operativa
Il documento conclude quindi che:
- le imprese assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa sono soggette al finanziamento del Fondo di solidarietà;
- la liquidazione non ne fa venir meno la qualità di imprese assicurative ai fini dell’obbligo contributivo;
- permane la classificazione previdenziale originaria;
- per il CA "2L" è necessaria la dichiarazione di responsabilità del commissario liquidatore.
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