Provvedimento del 29/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica ai contribuenti IVA le anomalie risultanti dal confronto tra fatture elettroniche/operazioni transfrontaliere e Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA non presentate per il primo o secondo trimestre 2019, consentendo verifiche, chiarimenti e regolarizzazione con ravvedimento operoso.
Comunicazione ai titolari di partita IVA per omessa presentazione della liquidazione periodica IVA del primo o secondo trimestre 2019
Comunicazione di anomalia per omessa liquidazione periodica IVA
Il provvedimento del 29 ottobre 2019 attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014 e definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA informazioni utili a rilevare una possibile omissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il primo o secondo trimestre 2019. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo e la regolarizzazione delle eventuali violazioni.
Ambito di applicazione e destinatari
Sono destinatari delle comunicazioni i contribuenti titolari di partita IVA per i quali, nel trimestre di riferimento, risultano:
- fatture elettroniche emesse, oppure
- operazioni transfrontaliere comunicate,
ma non risulta pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010.
Il provvedimento si riferisce espressamente al primo o al secondo trimestre del 2019.
Elementi e informazioni messi a disposizione del contribuente
L’Agenzia rende disponibili al contribuente le informazioni derivanti dal raffronto tra i dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere comunicate e quelli delle liquidazioni periodiche IVA.
Le informazioni comprendono:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto da indicare nel modello F24 in caso di versamenti collegati all’anomalia;
- modalità di consultazione degli elementi di dettaglio;
- invito a fornire chiarimenti e documentazione, anche tramite il canale CIVIS, se il contribuente ritiene inesatti i dati in possesso dell’Agenzia o intende fornire elementi giustificativi.
Modalità di trasmissione e consultazione
La comunicazione è inviata agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi:
- dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge n. 185/2008;
- dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 179/2012.
La stessa comunicazione e i relativi dettagli sono consultabili anche nel portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA".
I dati di dettaglio resi disponibili comprendono:
- numero dei documenti trasmessi e ricevuti nel trimestre;
- dati identificativi dei documenti emessi e ricevuti, tra cui tipo fattura, tipo documento, numero, data di emissione, identificativo cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota e imposta, natura operazione, esigibilità IVA;
- dati del flusso di trasmissione, quali identificativo SdI/file, data di invio, posizione del documento nel file e data di consegna della fattura.
Interlocuzione con l’Agenzia e segnalazione di elementi non conosciuti
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione, secondo le modalità indicate nella comunicazione inviata.
Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza
I dati e gli elementi messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Regolarizzazione e ravvedimento operoso
I contribuenti che vengano a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunicati possono regolarizzare errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, secondo l’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.
Il provvedimento richiama la riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione e precisa che la regolarizzazione è possibile anche se la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo conosciute formalmente dal contribuente, salvo i casi in cui sia già stato notificato:
- un atto di liquidazione;
- un atto di irrogazione sanzioni;
- un atto di accertamento;
- una comunicazione di irregolarità ex articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972;
- l’esito del controllo formale ex articolo 36-ter DPR n. 600/1973.
Motivazioni e finalità
Nella parte motivazionale si chiarisce che il provvedimento dà attuazione all’obbligo previsto dall’articolo 1, comma 636, della legge n. 190/2014, che demanda a un atto del Direttore dell’Agenzia l’individuazione delle modalità di messa a disposizione degli elementi e delle informazioni sia al contribuente sia alla Guardia di Finanza.
La funzione della comunicazione è quella di fornire al contribuente indicazioni utili per correggere eventuali errori o omissioni, favorendo l’adempimento spontaneo.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama numerose fonti normative, tra cui:
- il DPR n. 600/1973 e il DPR n. 633/1972;
- il DPR n. 322/1998;
- il decreto legislativo n. 472/1997;
- il decreto legge n. 78/2010;
- la legge n. 190/2014, articolo 1, commi 634-636;
- il decreto legislativo n. 127/2015;
- i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, 29 aprile 2019 e 30 maggio 2019;
- la normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il Regolamento UE 2016/679.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento è stato emanato a Roma il 29 ottobre 2019. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 28 ott 2019Provvedimento del 28/10/2019
- Provvedimento · 28 ott 2019Provvedimento del 28/10/2019
- Provvedimento · 28 ott 2019Provvedimento del 28/10/2019
- Provvedimento · 28 ott 2019Provvedimento del 28/10/2019
- Provvedimento · 28 ott 2019Provvedimento del 28/10/2019
- Provvedimento · 30 ott 2019Provvedimento del 30/10/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →