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Provvedimento

Provvedimento del 29/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica ai contribuenti IVA le anomalie risultanti dal confronto tra fatture elettroniche/operazioni transfrontaliere e Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA non presentate per il primo o secondo trimestre 2019, consentendo verifiche, chiarimenti e regolarizzazione con ravvedimento operoso.

Comunicazione ai titolari di partita IVA per omessa presentazione della liquidazione periodica IVA del primo o secondo trimestre 2019

Comunicazione di anomalia per omessa liquidazione periodica IVA

Il provvedimento del 29 ottobre 2019 attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014 e definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA informazioni utili a rilevare una possibile omissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il primo o secondo trimestre 2019. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo e la regolarizzazione delle eventuali violazioni.

Ambito di applicazione e destinatari

Sono destinatari delle comunicazioni i contribuenti titolari di partita IVA per i quali, nel trimestre di riferimento, risultano:

  • fatture elettroniche emesse, oppure
  • operazioni transfrontaliere comunicate,

ma non risulta pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010.

Il provvedimento si riferisce espressamente al primo o al secondo trimestre del 2019.

Elementi e informazioni messi a disposizione del contribuente

L’Agenzia rende disponibili al contribuente le informazioni derivanti dal raffronto tra i dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere comunicate e quelli delle liquidazioni periodiche IVA.

Le informazioni comprendono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto da indicare nel modello F24 in caso di versamenti collegati all’anomalia;
  • modalità di consultazione degli elementi di dettaglio;
  • invito a fornire chiarimenti e documentazione, anche tramite il canale CIVIS, se il contribuente ritiene inesatti i dati in possesso dell’Agenzia o intende fornire elementi giustificativi.

Modalità di trasmissione e consultazione

La comunicazione è inviata agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi:

  • dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge n. 185/2008;
  • dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 179/2012.

La stessa comunicazione e i relativi dettagli sono consultabili anche nel portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA".

I dati di dettaglio resi disponibili comprendono:

  • numero dei documenti trasmessi e ricevuti nel trimestre;
  • dati identificativi dei documenti emessi e ricevuti, tra cui tipo fattura, tipo documento, numero, data di emissione, identificativo cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota e imposta, natura operazione, esigibilità IVA;
  • dati del flusso di trasmissione, quali identificativo SdI/file, data di invio, posizione del documento nel file e data di consegna della fattura.

Interlocuzione con l’Agenzia e segnalazione di elementi non conosciuti

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione, secondo le modalità indicate nella comunicazione inviata.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione e ravvedimento operoso

I contribuenti che vengano a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunicati possono regolarizzare errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, secondo l’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

Il provvedimento richiama la riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione e precisa che la regolarizzazione è possibile anche se la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo conosciute formalmente dal contribuente, salvo i casi in cui sia già stato notificato:

  • un atto di liquidazione;
  • un atto di irrogazione sanzioni;
  • un atto di accertamento;
  • una comunicazione di irregolarità ex articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972;
  • l’esito del controllo formale ex articolo 36-ter DPR n. 600/1973.

Motivazioni e finalità

Nella parte motivazionale si chiarisce che il provvedimento dà attuazione all’obbligo previsto dall’articolo 1, comma 636, della legge n. 190/2014, che demanda a un atto del Direttore dell’Agenzia l’individuazione delle modalità di messa a disposizione degli elementi e delle informazioni sia al contribuente sia alla Guardia di Finanza.

La funzione della comunicazione è quella di fornire al contribuente indicazioni utili per correggere eventuali errori o omissioni, favorendo l’adempimento spontaneo.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama numerose fonti normative, tra cui:

  • il DPR n. 600/1973 e il DPR n. 633/1972;
  • il DPR n. 322/1998;
  • il decreto legislativo n. 472/1997;
  • il decreto legge n. 78/2010;
  • la legge n. 190/2014, articolo 1, commi 634-636;
  • il decreto legislativo n. 127/2015;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, 29 aprile 2019 e 30 maggio 2019;
  • la normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il Regolamento UE 2016/679.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è stato emanato a Roma il 29 ottobre 2019. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

Testo integrale

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