L.R. Sardegna 21/2017
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 21/2017 modifica la disciplina del turismo introdotta dalla l.r. n. 16/2017: campagne informative sulle sanzioni per l’asportazione di materiali dal litorale, correzioni sulla classificazione delle strutture ricettive, precisazioni sul procedimento di verifica, tutela nelle aree protette e nei siti Natura 2000, e un’errata correzione in materia di abrogazioni. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS.
Modifiche alla legge regionale Sardegna n. 16/2017 in materia di turismo
Modifiche alla disciplina regionale del turismo in Sardegna
La legge regionale Sardegna 14 settembre 2017, n. 21 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante norme in materia di turismo. Le modifiche riguardano soprattutto informazione turistica, classificazione delle strutture ricettive, applicazione delle regole nelle aree protette e nei siti Natura 2000, oltre a un correttivo nelle abrogazioni.
Informazione e sensibilizzazione turistica
La Regione è tenuta a svolgere campagne periodiche di sensibilizzazione rivolte agli utenti del sistema turistico regionale. Le campagne devono informare:
- sulle gravi conseguenze ambientali derivanti dall’asportazione di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie dal litorale o dal mare;
- sulle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Classificazione delle strutture ricettive
La disciplina della classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri viene modificata nel senso che la classificazione va da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere. Viene soppressa la precedente lettera b) del comma interessato.
Procedimento di classificazione e verifica dei requisiti
Nel procedimento di classificazione, l’Assessorato regionale competente in materia di turismo deve verificare che i requisiti dichiarati corrispondano agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire omogeneità nel territorio regionale. Fino all’emanazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 70 della legge regionale n. 2/2016, tale verifica è effettuata dall’ente competente all’espressione del parere previsto dalla normativa regionale sulla vigilanza turistica, quale individuato al momento dell’entrata in vigore della legge.
Programmazione e gestione nelle aree protette e nei siti Natura 2000
Per le attività di programmazione e gestione richiamate dalla legge regionale sul turismo, quando svolte:
- all’interno delle aree protette disciplinate dalla legge quadro n. 394/1991;
- nei siti della Rete Natura 2000 di cui al d.P.R. n. 357/1997, si applicano la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché eventuali misure di salvaguardia e le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e regolamentazione dei relativi ambiti.
Correzione delle abrogazioni
Viene corretto un riferimento contenuto nelle disposizioni abrogative della legge regionale n. 16/2017: il numero “1988” è sostituito con “1998”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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