LEGGE 3 aprile 2001, n. 120
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (3 apr. 2001) che autorizza l'uso dei defibrillatori semiautomatici/automatici da parte di personale sanitario non medico e di personale non sanitario formato alla rianimazione cardiopolmonare; in assenza di personale formato l'uso è consentito a chiunque in caso di sospetto arresto cardiaco. Le Regioni/province autonome disciplinano il rilascio delle autorizzazioni extraospedaliere secondo linee guida ministeriali da adottare entro 90 giorni; la formazione può essere erogata anche da organizzazioni medico‑scientifiche no‑profit ed enti nazionali dell'emergenza. Si richiama l'art. 54 c.p. in favore di chi agisce per prestare soccorso.
Uso extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici/automatici e formazione degli operatori
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