LEGGE 4 aprile 2001, n. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina misure cautelari e civili per vittime di abusi familiari: allontanamento dall'abitazione, divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla persona offesa, possibilità di assegno periodico ai conviventi privi di mezzi, ordini di protezione civili (durata max 6 mesi, prorogabile per gravi motivi), procedure d'urgenza e esenzioni fiscali per atti connessi. Nota: diverse disposizioni sono state abrogate o riorganizzate da successivi decreti legislativi (tra cui D.Lgs. 10/2022, D.Lgs. 1/2018 e D.Lgs. 31/2024); quest'ultimo si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28/02/2023.
Ordini di protezione e allontanamento dalla casa familiare
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