Circolare numero 38 del 24-2-2004
SOMMARIO: Importo dei contributiCoefficienti di ripartizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo pari al 2,5%, sono state aggiornate per il 2004 le fasce di retribuzione e gli importi contributivi dovuti per i lavoratori domestici. Riporta le aliquote e i contributi orari distinti per rapporto con o senza quota CUAF, nonché la disciplina per il lavoro superiore a 24 ore settimanali. Indica inoltre i coefficienti di ripartizione delle aliquote tra i diversi fondi/gestioni e richiama alcune disposizioni normative che hanno soppresso o ridotto specifiche componenti contributive.
Contributi 2004 per i lavoratori domestici
Contributi dovuti per l’anno 2004 per i lavoratori domestici
La circolare definisce gli importi contributivi per il lavoro domestico validi dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in conseguenza dell’aggiornamento ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo pari al 2,5%. Il documento riporta le nuove fasce retributive, i contributi orari applicabili e i criteri di ripartizione delle aliquote tra le diverse gestioni e fondi.
Aggiornamento delle fasce retributive
L’aggiornamento discende dalla variazione percentuale registrata tra il periodo gennaio 2002-dicembre 2002 e gennaio 2003-dicembre 2003. Sulla base di tale variazione, vengono determinate le fasce di retribuzione convenzionale/effettiva utilizzate per il calcolo della contribuzione dovuta dai datori di lavoro domestico per l’intero anno 2004.
Misura dei contributi orari
Per i lavoratori domestici italiani e stranieri sono indicati tre scaglioni di retribuzione:
- fino a 6,46 euro;
- oltre 6,46 euro fino a 7,88 euro;
- oltre 7,88 euro.
Per ciascuna fascia sono riportati gli importi del contributo orario sia con quota CUAF sia senza quota CUAF. La circolare evidenzia anche la quota a carico del lavoratore, indicata tra parentesi. Per il lavoro domestico con orario superiore a 24 ore settimanali è previsto un importo specifico di 4,17 euro, con i relativi valori contributivi distinti tra gestione con e senza CUAF.
CUAF e quota a carico del lavoratore
Il documento precisa che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto soltanto nei rapporti tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Inoltre, la somma riportata tra parentesi nei prospetti costituisce la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
La circolare riporta i coefficienti di ripartizione per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, distinti tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Le voci considerate sono F.P.L.D., D.S., C.U.A.F., maternità, INAIL e Fondo garanzia trattamento fine rapporto. Il totale delle aliquote è pari al 21,6700% con CUAF e al 19,0700% senza CUAF, ciascuno con coefficiente complessivo pari a 1,000000.
Quadro normativo richiamato
La nota finale richiama la progressiva soppressione o riduzione di alcune componenti contributive:
- dal 1° gennaio 1998, per effetto del D.Lgs. 446/1997 e dell’introduzione dell’IRAP, non sono più dovuti il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60%;
- dal 1° gennaio 2000, ai sensi della L. 448/1998, sono soppressi i contributi Enaoli e Tbc;
- dal 1° gennaio 2000, in base al D.Lgs. 286/1998, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio;
- dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, la L. 388/1999 prevede una riduzione del contributo per l’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro di 0,20 punti percentuali, riduzione confermata dalla L. 448/2001.
Esonero CUAF per i datori di lavoro
La circolare richiama infine l’art. 120 della L. 388/1999, che riconosce ai datori di lavoro, dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF. L’esonero è pari a 0,8 punti percentuali se il CUAF è dovuto in misura superiore a tale valore; se invece il CUAF è dovuto in misura inferiore, l’esonero è pari a 0,4 punti percentuali e si applica sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente su maternità e disoccupazione.
Punti principali
Aggiornamento annuale delle fasce retributive
L’ISTAT ha comunicato una variazione del 2,5% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra gennaio 2002-dicembre 2002 e gennaio 2003-dicembre 2003. In base a tale dato sono state determinate le nuove fasce di retribuzione valide dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per il calcolo dei contributi dei lavoratori domestici.
Contributi orari per lavoratori italiani e stranieri
Per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 sono indicati gli importi del contributo orario per diverse fasce di retribuzione effettiva/convenzionale: fino a 6,46 euro; oltre 6,46 euro fino a 7,88 euro; oltre 7,88 euro. Sono previsti importi differenziati comprensivi o meno della quota CUAF, con specificazione della quota a carico del lavoratore tra parentesi.
Lavoro superiore a 24 ore settimanali
Per i rapporti di lavoro domestico con orario superiore a 24 ore settimanali è previsto un importo contributivo orario specifico, pari a 4,17 euro, con valori distinti comprensivi o senza quota CUAF.
Quota CUAF e quota lavoratore
La circolare precisa che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Inoltre, la cifra riportata tra parentesi nei prospetti contributivi rappresenta la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
Sono riportati i coefficienti di ripartizione per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, distinti tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Le aliquote e i coefficienti interessano F.P.L.D., D.S., C.U.A.F., maternità, INAIL e Fondo garanzia trattamento fine rapporto, con totale pari al 21,6700% per la gestione con CUAF e al 19,0700% per la gestione senza CUAF.
Richiami normativi e soppressione di contributi
La nota finale richiama varie disposizioni normative: con il D.Lgs. 446/1997, dall’1 gennaio 1998 non sono più dovuti il contributo TBC dell’1,66% e quello al S.S.N. del 10,60%; la L. 448/1998 ha soppresso dal 1° gennaio 2000 i contributi Enaoli e Tbc; il D.Lgs. 286/1998 ha soppresso dal 1° gennaio 2000 il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio; la L. 388/1999 ha ridotto il contributo per maternità a carico dei datori di lavoro di 0,20 punti percentuali dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, riduzione confermata dalla L. 448/2001.
Esonero dal versamento CUAF
La circolare richiama l’art. 120 della L. 388/1999, che riconosce ai datori di lavoro, dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali se il CUAF è dovuto in misura superiore, oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere su altri contributi sociali, prioritariamente su maternità e disoccupazione, se il CUAF è dovuto in misura inferiore.
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