Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 39 del 24-2-2004

SOMMARIO: A decorrere dal primo gennaio 2004 le CCIAA si configurano come sportelli polifunzionali per artigiani e commercianti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione dell’art. 44 del D.L. 269/2003, che dal 1° gennaio 2004 attribuisce efficacia previdenziale alle domande di iscrizione al Registro delle imprese presentate da artigiani e commercianti, esonerando tali imprese dalla domanda separata agli Enti previdenziali. Viene descritto il nuovo flusso informatico tra Camere di commercio, Unioncamere e Istituto, il ruolo dell’Istituto nell’accertamento dell’obbligo assicurativo per i commercianti, il regime transitorio per artigiani e commercianti e le modalità di gestione delle informazioni mancanti, in particolare per coadiutori familiari e soci.

Iscrizione unificata a Registro imprese e gestioni previdenziali per artigiani e commercianti dal 1° gennaio 2004

Iscrizione unificata a Registro imprese e gestioni previdenziali per artigiani e commercianti

La circolare illustra l’attuazione della disciplina introdotta dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. La norma rende efficace, anche ai fini previdenziali, la domanda di iscrizione presentata al Registro delle imprese dalle imprese artigiane e commerciali dal 1° gennaio 2004, eliminando la necessità di un’ulteriore domanda agli enti previdenziali.

Finalità della riforma

L’intervento normativo viene descritto come una significativa razionalizzazione del precedente sistema di iscrizioni plurime. Il nuovo assetto semplifica gli adempimenti per i contribuenti e per gli enti previdenziali e realizza, nell’ambito del sistema camerale, uno "sportello polifunzionale" integralmente informatizzato.

Soggetti interessati e effetti dell’iscrizione al Registro imprese

Dal 1° gennaio 2004 l’imprenditore artigiano e l’imprenditore del commercio, del turismo e del terziario assolvono, con la sola iscrizione al Registro delle imprese, anche l’obbligo di iscrizione alle relative gestioni previdenziali dell’Istituto. La circolare evidenzia che ciò consente una maggiore rapidità nella riscossione dei contributi e riduce le possibilità di evasione dell’obbligo contributivo.

Flusso informativo tra CCIAA, Unioncamere e Istituto

L’iscrizione e la cancellazione degli artigiani e dei commercianti alle rispettive gestioni previdenziali avvengono mediante trasmissione periodica all’Istituto, da parte delle Camere di commercio, dei dati già comunicati al Registro delle imprese, opportunamente integrati ai fini dell’accertamento dell’obbligo assicurativo. La trasmissione passa attraverso la struttura informatica di Unioncamere e confluisce alla Direzione centrale tecnologia informatica e telecomunicazioni. La procedura informatica predispone poi la notifica agli interessati tramite "posta ibrida", aggiorna l’archivio delle posizioni assicurative e avvia la riscossione dei contributi.

Poteri dell’Istituto e profili specifici per i commercianti

Per gli esercenti attività commerciali l’Istituto conserva l’esclusiva potestà di accertare la sussistenza dell’obbligo assicurativo. Le comunicazioni delle CCIAA relative a iscrizioni, variazioni e cancellazioni si perfezionano, nell’ambito dell’ordinamento previdenziale, solo con il provvedimento dell’Istituto, che valuta le risultanze agli atti e svolge la propria attività istruttoria.

Artigiani e impugnazione delle delibere

Per gli artigiani la norma richiama la disciplina previgente solo per abrogare le disposizioni concernenti l’impugnazione delle delibere delle Commissioni provinciali dell’artigianato. In attesa di ulteriori approfondimenti sul richiamo all’art. 4 del D.L. n. 6/1993, convertito nella legge n. 63/1993, le Sedi devono, qualora le decisioni non risultino conformi agli atti o agli accertamenti effettuati, proporre ricorso direttamente al Giudice del lavoro.

Regime transitorio

La circolare precisa che il nuovo procedimento diverrà pienamente operativo solo quando saranno completati gli adempimenti prescritti dalla norma in materia di integrazione della modulistica e acquisizione/trasmissione dei dati previdenziali. Nelle more, la gestione avviene con modalità differenziate per artigiani e commercianti.

Artigiani nel periodo transitorio

La nuova procedura per gli artigiani è indicata come già in fase di avanzata sperimentazione e il rilascio definitivo è previsto, in via presumibile, entro il mese di marzo. Fino a quel momento continua ad applicarsi il sistema precedente, sulla base delle comunicazioni che le Commissioni provinciali dell’artigianato inviano direttamente alle Sedi.

Commercianti nel periodo transitorio

Per i commercianti, le comunicazioni provenienti dal sistema informatico di Unioncamere sono immediatamente utilizzate per l’iscrizione o la cancellazione alla Gestione previdenziale dei titolari di ditte individuali e delle imprese familiari. Poiché il sistema camerale non dispone ancora dei dati relativi ai coadiutori familiari, l’Istituto avvia un contatto diretto con le imprese interessate per acquisire le informazioni mancanti.

Soci e collaboratori familiari non gestiti dal sistema camerale

Per i soci di S.n.c., S.a.s. e S.r.l., sulla base delle sole notizie trasmesse da Unioncamere, i dati sulla partecipazione all’attività dell’impresa sono richiesti direttamente dall’Istituto agli interessati. Nel periodo transitorio le CCIAA svolgono la funzione di sportello unico soltanto per i provvedimenti di iscrizione e cancellazione delle imprese; le informazioni aggiuntive o integrative non presenti nel sistema informativo camerale devono essere comunicate direttamente all’Istituto, in particolare quelle relative ai collaboratori familiari insorti successivamente all’iscrizione del titolare o dopo il 1° gennaio 2004 per i soggetti già iscritti.

Disposizioni operative successive

La circolare conclude rinviando a un successivo messaggio per le istruzioni operative complete, mentre segnala che nel testo sono richiamati gli allegati 1 e 2 per le comunicazioni da inviare agli interessati.

Punti principali

Effetti della nuova disciplina dal 1° gennaio 2004

L’art. 44, comma 8, del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, riconosce efficacia previdenziale alle domande di iscrizione presentate alle Camere di commercio dalle imprese artigiane e commerciali a decorrere dal 1° gennaio 2004. Ne deriva l’esonero dall’obbligo di presentare una separata domanda di iscrizione agli enti previdenziali, con semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione del sistema delle iscrizioni plurime.

Nuovo procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione

Le imprese artigiane e quelle del settore terziario/commercio, individuate tramite codici di attività Ateco 02, comunicano al Registro delle imprese anche i dati relativi alla partecipazione all’attività aziendale di titolari, soci e coadiutori familiari, secondo i requisiti dell’obbligo assicurativo. Le Camere di commercio trasmettono periodicamente i dati, tramite la struttura informatica di Unioncamere, alla Direzione centrale tecnologia informatica e telecomunicazioni. La procedura invia poi la notifica del provvedimento agli interessati tramite posta ibrida, aggiorna le posizioni assicurative e avvia la riscossione dei contributi.

Ruolo dell’Istituto per i commercianti

Per gli esercenti attività commerciali l’Istituto mantiene l’esclusiva potestà di accertare la sussistenza dell’obbligo assicurativo. Le comunicazioni provenienti dalle CCIAA relative a iscrizioni, variazioni e cancellazioni si perfezionano nell’ambito previdenziale solo dopo i provvedimenti dell’Istituto, che valuta le risultanze agli atti e svolge la necessaria istruttoria.

Disciplina per gli artigiani e impugnazione delle delibere

Per gli artigiani, la norma richiama la previgente disciplina solo per abrogare le disposizioni sull’impugnazione delle delibere delle Commissioni provinciali dell’artigianato. In attesa di ulteriori approfondimenti sul richiamo all’art. 4 del D.L. 6/1993, le Sedi devono, in caso di decisioni non conformi alle risultanze o agli accertamenti effettuati, proporre ricorso direttamente al Giudice del lavoro.

Regime transitorio e operatività per gli artigiani

La nuova procedura per gli artigiani è indicata come già in avanzata sperimentazione e dovrebbe essere rilasciata in via definitiva presumibilmente entro marzo. Fino ad allora si continua a operare secondo il sistema previgente, sulla base delle comunicazioni trasmesse direttamente alle Sedi dalle Commissioni provinciali dell’artigianato.

Regime transitorio e operatività per i commercianti

Per i commercianti, le comunicazioni ricevute dal sistema informatico di Unioncamere sono già utilizzate per l’iscrizione o la cancellazione dei titolari di ditte individuali e delle imprese familiari. Poiché il sistema camerale non dispone ancora dei dati sui coadiutori familiari, l’Istituto avvia un colloquio diretto con le imprese interessate per acquisire le notizie mancanti. Analogamente, per i soci di S.n.c., S.a.s. e S.r.l., i dati sulla partecipazione all’attività vengono richiesti direttamente agli interessati dall’Istituto.

Limiti dello sportello unico nel periodo transitorio

Nel periodo transitorio le CCIAA operano come sportello unico solo per i provvedimenti di iscrizione e cancellazione delle imprese. Le informazioni aggiuntive o integrative non gestite dal sistema camerale, come l’iscrizione o la cancellazione di collaboratori familiari intervenuta successivamente all’iscrizione del titolare o dopo il 1° gennaio 2004 per i soggetti già iscritti, devono essere comunicate direttamente all’Istituto dagli interessati. Le disposizioni operative complete saranno fornite con successivo messaggio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.