L.R. Marche 19/2022
Organizzazione del servizio sanitario regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’assetto del servizio sanitario della Regione Marche: principi, programmazione, organismi di partecipazione, organizzazione delle AST, rapporti con università e INRCA, controlli, finanziamento e riorganizzazione da ASUR alle nuove aziende territoriali dal 1° gennaio 2023. Prevede anche alcune misure transitorie, tra cui l’invarianza degli ambiti sociali fino al 31 dicembre 2026.
Organizzazione del servizio sanitario regionale marchigiano
Organizzazione del servizio sanitario regionale delle Marche
La legge definisce l’assetto del servizio sanitario regionale marchigiano, fissandone principi, strumenti di programmazione, organi di partecipazione, struttura degli enti, controlli, finanziamento e passaggio al nuovo modello organizzativo basato sulle Aziende sanitarie territoriali (AST).
Principi e finalità
Il servizio sanitario regionale è orientato alla tutela della salute come diritto fondamentale e interesse della collettività, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto regionale e della normativa statale. La disciplina valorizza la centralità della persona, l’universalità di accesso, l’equità, la trasparenza, l’appropriatezza clinica, l’integrazione tra sanità e sociale, l’innovazione tecnologica e organizzativa, la telemedicina, la digitalizzazione, il fascicolo sanitario elettronico, la medicina di genere, l’assistenza territoriale, la prevenzione e la continuità delle cure.
Soggetti del servizio sanitario regionale e rapporti istituzionali
Alla realizzazione delle finalità concorrono Regione, Comuni, enti del servizio sanitario regionale e Agenzia regionale sanitaria (ARS). Partecipano inoltre università, Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, enti assistenziali pubblici e soggetti privati accreditati. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione, e si avvale del sistema informativo integrato.
I Comuni partecipano alla programmazione socio-sanitaria e possono stipulare convenzioni con gli enti del servizio sanitario regionale per forme di assistenza integrativa, a loro totale carico.
Rapporti con università ed enti di ricerca
La Regione promuove ricerca e formazione con le università marchigiane mediante progetti e programmi di comune interesse. Con l’Università Politecnica delle Marche sono previsti protocolli d’intesa per integrare assistenza, didattica e ricerca nell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, definendo anche organizzazione interna, criteri per gli atti aziendali, riparto degli oneri, tipologie di ricerca e livelli di compartecipazione ai risultati di gestione. È istituita una commissione paritetica Regione-Università per predisposizione e verifica dei protocolli.
Sono previsti specifici protocolli anche con l’INRCA di Ancona e con gli altri enti di ricerca, compreso l’Istituto zooprofilattico sperimentale.
Organismi di partecipazione e consultazione
Sono istituiti tre livelli principali di partecipazione:
- la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;
- la Conferenza dei sindaci presso ciascuna AST;
- il Comitato dei sindaci di distretto.
La Conferenza permanente esprime pareri su Piano socio-sanitario regionale, proposte di legge e regolamento in materia sanitaria, atti di alta integrazione socio-sanitaria, accordi con le università, bilanci e risultati degli enti. Opera a titolo gratuito e rende i pareri entro 20 giorni.
La Conferenza dei sindaci rappresenta i Comuni nell’ambito di ciascuna AST, contribuisce alle linee di indirizzo, esprime pareri su bilanci, obiettivi del direttore generale e articolazione dei distretti, verifica l’andamento dell’attività aziendale e opera con regolamento proprio. Anche i suoi pareri sono resi entro 20 giorni.
Il Comitato dei sindaci di distretto partecipa alla programmazione distrettuale, interviene nella predisposizione del Programma delle attività territoriali e formula proposte alla Conferenza dei sindaci. I pareri sono resi entro 20 giorni. Tutti questi organismi operano gratuitamente e possono avvalersi di supporti messi a disposizione dalle AST senza nuovi oneri.
Partecipazione dei cittadini e URP
La legge rafforza la partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle formazioni sociali. È istituito un elenco regionale delle formazioni sociali da consultare in materia di programmazione, controllo e valutazione. Sono inoltre istituiti nei enti del servizio sanitario regionale comitati di partecipazione dei cittadini, con funzioni di contributo alla programmazione, verifica della gestione e monitoraggio dell’accesso ai servizi.
L’URP, alle dipendenze del direttore generale, promuove il miglioramento dei servizi, la loro accessibilità, la gestione di osservazioni e reclami e l’informazione agli utenti. Gli enti devono adottare strumenti per trasparenza, conoscibilità e informazione sui servizi e sulle tariffe.
Programmazione regionale e locale
Gli strumenti di programmazione regionale sono il Piano socio-sanitario regionale e l’atto di definizione degli obiettivi sanitari annuali. A livello locale operano i Piani attuativi, il Programma delle attività territoriali di distretto e i piani annuali dei dipartimenti.
Sono inoltre strumenti di valutazione la relazione sanitaria regionale e la relazione sanitaria degli enti del servizio sanitario regionale. La programmazione si coordina con la normativa nazionale, con il Piano sociale regionale e con gli atti di programmazione nazionale recepiti in Regione.
Piano socio-sanitario regionale e obiettivi annuali
Il Piano socio-sanitario regionale è lo strumento triennale di programmazione di fondo, coerente con Piano sanitario nazionale, vincoli finanziari, DEFR e programmazione regionale. Definisce obiettivi, assetto del servizio sanitario e dei servizi sanitari e sociali integrati, strategie di sviluppo, obiettivi di salute e benessere, criteri di equità, appropriatezza, qualità, integrazione e compatibilità economica.
È adottato dal Consiglio-Assemblea legislativa su proposta della Giunta e con partecipazione dei soggetti istituzionali e delle parti sociali. Può essere aggiornato prima della scadenza; fino al nuovo Piano resta efficace il precedente.
L’atto di definizione degli obiettivi annuali individua, per l’anno di riferimento, le azioni da attuare in coerenza con i LEA e con gli indirizzi di budget, ed è approvato dalla Giunta regionale.
Piano attuativo e Programma delle attività territoriali
Il Piano attuativo traduce in ambito aziendale il Piano socio-sanitario regionale, definendo attività, eventuali prestazioni aggiuntive, livelli di integrazione socio-sanitaria, monitoraggio, collaborazione interaziendale e risorse necessarie. È elaborato dal direttore generale, con il Collegio di direzione, tenendo conto dei pareri degli organismi partecipativi e, per l’Azienda ospedaliero-universitaria, del piano della didattica universitaria. È efficace solo dopo l’approvazione della Giunta regionale.
Ha durata pari al Piano socio-sanitario regionale ed è aggiornato annualmente.
Il Programma delle attività territoriali (PAT) è lo strumento del distretto: individua bisogni prioritari, interventi sanitari e socio-sanitari, localizzazione dei servizi, risorse per l’integrazione socio-sanitaria e quote a carico di AST e Comuni. È proposto dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto, approvato dal direttore generale dell’AST e aggiornato ogni anno.
Relazioni sanitarie e monitoraggio
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio-Assemblea legislativa, entro il 30 settembre, una relazione generale su gestione, efficienza dei servizi, stato di salute della popolazione, attuazione del Piano, spesa sanitaria e attività degli enti. La Regione trasmette inoltre una relazione annuale al Ministero della Salute.
Gli enti del servizio sanitario regionale adottano una relazione sanitaria annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo, con indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi regionali e al Piano attuativo.
Funzioni della Giunta regionale e coordinamento
La Giunta regionale esercita indirizzo, controllo e coordinamento del sistema sanitario e dell’integrazione socio-sanitaria. Definisce modalità ed erogazione dei servizi, obiettivi sanitari, riparto delle risorse, criteri di delimitazione dei distretti, direttive vincolanti alle direzioni aziendali, controlli sulla spesa e sulla qualità, valutazione dei direttori generali e funzionamento del sistema informativo sanitario integrato.
Rientrano nelle competenze della Giunta anche autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture, organizzazione territoriale, procedure di reclutamento aggregate, destinazione del patrimonio immobiliare dismesso, nomina dei componenti regionali nelle commissioni concorsuali, criteri per incarichi di direzione di struttura complessa, programmazione edilizia sanitaria, e garanzia dei servizi farmaceutici convenzionati.
Comitato di coordinamento
È istituito presso la struttura regionale competente un Comitato di coordinamento degli enti del servizio sanitario regionale, presieduto dal direttore della struttura e composto dai direttori generali. Si riunisce almeno mensilmente, gratuitamente, ed è sede di confronto sulle criticità e sulle soluzioni condivise per l’attuazione della programmazione regionale, con funzioni propositive e di raccordo su reti interstrutturali e interaziendali.
Enti del servizio sanitario regionale
Gli enti del servizio sanitario regionale sono:
- le Aziende sanitarie territoriali (AST);
- l’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche;
- l’INRCA di Ancona.
Le AST e l’Azienda ospedaliero-universitaria hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Gli enti organizzano i servizi secondo criteri di integrazione tra sanità e sociale, coordinamento tra ospedale e territorio, responsabilizzazione dei medici convenzionati, articolazione dipartimentale e decentramento decisionale.
Aziende sanitarie territoriali e distretti
Le AST sono cinque: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino. Esse garantiscono i LEA, l’assistenza sanitaria, distrettuale e ospedaliera, la prevenzione collettiva e la continuità delle cure. Si articolano in distretti, dipartimenti e uno o più presìdi ospedalieri.
I distretti sono l’articolazione territoriale di base delle AST, con autonomia economico-finanziaria e tecnico-gestionale nei limiti delle risorse assegnate. Assicurano presa in carico integrata, accesso coordinato ai servizi, educazione alla salute, integrazione con i servizi ospedalieri e partecipazione di medici di medicina generale e pediatri convenzionati. Sono individuati nell’atto aziendale, nel rispetto del parere della Conferenza dei sindaci e dei criteri regionali.
Organizzazione aziendale e atti aziendali
L’organizzazione degli enti è disciplinata dall’atto aziendale, che definisce l’assetto organizzativo, le strutture operative, i compiti della direzione e l’articolazione territoriale. L’atto è adottato dal direttore generale sulla base degli indirizzi regionali e, per l’Azienda ospedaliero-universitaria, nel rispetto del d.lgs. 517/1999.
Per l’INRCA continua ad applicarsi il regolamento previsto dalla sua legge istitutiva, in quanto compatibile.
Organi aziendali e direttore generale
Gli organi delle AST e dell’Azienda ospedaliero-universitaria sono direttore generale, Collegio di direzione e Collegio sindacale; per l’Azienda ospedaliero-universitaria opera anche l’organo di indirizzo previsto dal d.lgs. 517/1999.
Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, rappresenta legalmente l’ente e ne è responsabile della gestione. Ha competenze su strategie aziendali, equilibrio economico, patrimonio, provvedimenti di gestione, nomine dei direttori amministrativo, sanitario e socio-sanitario, nomina del Collegio sindacale, del Consiglio dei sanitari, dei direttori di dipartimento e di distretto, adozione dell’atto organizzativo, del Piano attuativo, del PAT, della relazione sanitaria e del PIAO.
Il rapporto è di diritto privato, esclusivo, per durata tra tre e cinque anni, con massimo due mandati consecutivi nello stesso ente.
Direzione amministrativa, sanitaria e socio-sanitaria
Il direttore amministrativo e il direttore sanitario coadiuvano il direttore generale. Nelle AST opera anche il direttore socio-sanitario, incaricato della direzione e coordinamento dell’integrazione socio-sanitaria. I tre direttori sono nominati attingendo a elenchi regionali di idonei; il loro rapporto è esclusivo, di durata tra tre e cinque anni, con massimo due mandati consecutivi.
È previsto che la Giunta regionale disciplini gli elenchi e che il trattamento economico sia fissato secondo i parametri statali; per il direttore socio-sanitario la legge stabilisce un tetto pari all’80% del trattamento base del direttore generale, incrementabile fino al 20% in relazione ai risultati.
Collegio di direzione, Collegio sindacale e Consiglio dei sanitari
Il Collegio di direzione è l’organo di supporto alla direzione aziendale previsto dalla normativa statale; la Giunta regionale ne definisce composizione, competenze e funzionamento, con partecipazione delle figure professionali e, nelle AST, anche di direttori di distretto, dipartimento e presidio e dei coordinatori degli ATS.
Il Collegio sindacale dura tre anni, è composto da tre membri, nominati su designazioni statali e regionali, e svolge le funzioni di controllo previste dalla normativa statale. La Giunta può scioglierlo per gravi violazioni di legge o dichiarare la decadenza dei singoli componenti per assenze ingiustificate.
Il Consiglio dei sanitari è organo consultivo tecnico-sanitario, presieduto dal direttore sanitario. Esprime pareri obbligatori sugli atti organizzativi, sui piani attuativi, sulla relazione sanitaria e sui programmi di acquisto di impianti e attrezzature; il parere si intende favorevole se non reso entro 30 giorni.
Dipartimenti e modello dipartimentale
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa. I dipartimenti raggruppano strutture omogenee, mantengono autonomia tecnico-professionale e operano con risorse attribuite e responsabilità del direttore di dipartimento. La legge prevede dipartimenti interaziendali, il Comitato di dipartimento, il piano annuale delle attività e direttive vincolanti regionali per istituzione e funzionamento.
Sono disciplinati in modo specifico il dipartimento di prevenzione, il dipartimento di salute mentale, il dipartimento di prevenzione delle dipendenze patologiche e il dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale.
Dipartimento di prevenzione e altre strutture specialistiche
Il dipartimento di prevenzione è la struttura dell’AST preposta alla prevenzione collettiva e alla sanità pubblica, alla tutela nei luoghi di lavoro, alla programmazione e vigilanza, alla promozione della salute e al supporto tecnico-sanitario per funzioni amministrative. La Giunta regionale ne disciplina l’organizzazione e il sistema a rete.
Il dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale centralizza la produzione trasfusionale per garantire sicurezza, autosufficienza e razionalizzazione dei consumi. La Giunta regionale ne individua il modello organizzativo e le modalità di programmazione e finanziamento.
Servizi professionali e assistenza ospedaliera
Negli enti del servizio sanitario regionale è istituito il servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e ostetrica, come struttura di staff della direzione aziendale. È inoltre istituito il servizio sociale professionale, diretto dal direttore socio-sanitario.
Il presìdio ospedaliero è l’articolazione ospedaliera dell’AST dotata di autonomia gestionale e contabilità analitica separata; la Giunta regionale ne determina il numero per ciascuna AST. Le funzioni sono esercitate tramite i dipartimenti e sono previsti un dirigente amministrativo e un dirigente medico con funzioni di direttore del presidio.
Controlli interni, vigilanza regionale e qualità
Il direttore generale effettua il controllo di gestione tramite apposita unità organizzativa, misurando costi, rendimenti e risultati. La Giunta regionale disciplina con direttive uniformi il controllo di gestione e controlla i bilanci, il PIAO e i programmi di spesa pluriennali. Gli atti sono trasmessi entro 15 giorni e la Giunta decide entro 40 giorni, prorogabili di 20 in casi complessi; i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
La Giunta può annullare gli atti illegittimi per interesse pubblico. Il controllo ispettivo è regolato dalla legge regionale specifica in materia sanitaria e socio-sanitaria. È inoltre previsto il controllo periodico di qualità sull’attività erogata da soggetti pubblici e privati accreditati.
Riorganizzazione del servizio sanitario regionale
La legge dispone la soppressione dell’ASUR al 31 dicembre 2022 e la costituzione operativa delle AST dal 1° gennaio 2023, con subentro senza soluzione di continuità. L’Azienda sanitaria territoriale di Ancona svolge la gestione liquidatoria delle attività e passività non trasferite all’ASUR soppressa, dei contenziosi e delle posizioni residue delle ex UU.SS.LL.
L’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Marche Nord” è incorporata nell’AST di Pesaro-Urbino dal 1° gennaio 2023. Il personale, i beni e i rapporti giuridici sono trasferiti alle nuove strutture secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
Nel periodo transitorio, la Giunta istituisce un’unità di progetto per supportare il riordino, individua le modalità di subentro, trasferimento di risorse e riorganizzazione degli acquisti, e adotta gli atti necessari al completamento del processo. Gli organi delle strutture soppresse cessano dalle funzioni alla data prevista.
Agenzia regionale sanitaria e acquisti centralizzati
All’ARS sono attribuite funzioni di coordinamento e supporto strategico: programmazione degli acquisti centralizzati, supporto al fabbisogno di personale e alle procedure concorsuali aggregate, gestione dei flussi informativi e dell’archivio dati sanitari, analisi dei fabbisogni e della domanda/offerta, monitoraggio LEA, indirizzo su trasporti sanitari, emergenza-urgenza, reti cliniche, sistemi informativi, HTA, ricerca e partecipazione degli utenti. L’ARS è individuata quale titolare del trattamento dati ai sensi del GDPR.
Il sistema di acquisto centralizzato è gestito tramite ARS e SUAM, con possibilità di avvalersi delle strutture degli enti del servizio sanitario regionale senza oneri aggiuntivi.
Finanziamento
Il finanziamento del servizio sanitario regionale è ripartito tra le AST, l’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche e l’INRCA sulla base di criteri fissati dal Consiglio-Assemblea legislativa, tenendo conto di popolazione, bisogni, dispersione, anzianità e aree disagiate. È istituito un fondo di riequilibrio fino all’8% dello stanziamento totale.
La Giunta definisce i criteri di remunerazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria e dell’INRCA. I criteri di riparto devono essere aggiornati entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
Disposizioni finanziarie
La legge dichiara che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a legislazione vigente e che gli enti provvedono con le risorse disponibili. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono indicati specifici tetti di spesa a valere sulla Missione 13, Programma 01, e le correlate coperture del Fondo sanitario regionale.
Disposizioni transitorie e finali
Fino alla costituzione delle AST continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni compatibili con la riforma. Rimangono validi gli atti di Giunta previgenti compatibili. Fino ai nuovi regolamenti, restano applicabili i regolamenti regionali già vigenti in materia di partecipazione.
Gli organismi di partecipazione previgenti restano operativi fino alla costituzione di quelli nuovi. I distretti, i dipartimenti e i presìdi, in prima applicazione, non possono superare il numero esistente alla data di entrata in vigore. La delimitazione degli ambiti territoriali sociali resta invariata fino al 31 dicembre 2026.
Entro un anno la Giunta deve presentare proposte di coordinamento formale della normativa regionale sanitaria con questa legge.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga numerose previgenti leggi regionali e disposizioni incompatibili. Dispone anche il coordinamento terminologico: i riferimenti al vecchio piano sanitario si intendono riferiti al Piano socio-sanitario regionale; i riferimenti all’ex Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” si intendono riferiti all’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche; i riferimenti ad ASUR e alle sue articolazioni sono sostituiti, dalla costituzione delle AST, con le nuove aziende territoriali competenti.
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