LEGGE 14 febbraio 1990, n. 30
Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRiconosce e riserva la denominazione di origine "Prosciutto di San Daniele" ai prosciutti prodotti e stagionati nella zona tipica di San Daniele del Friuli (stagionatura minima 10 mesi). Definisce caratteristiche merceologiche, requisiti di razze, allevamento, macellazione, peso minimo delle cosce, divieti d'uso del toponimo, controlli affidati a un organismo abilitato (consorzio), norme di etichettatura e disposizioni per l'esportazione e la tutela ambientale. Prevede attuazione mediante decreto ministeriale; alcuni articoli sono stati successivamente abrogati.
Tutela e disciplina della denominazione di origine del "Prosciutto di San Daniele"
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