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Provvedimento

Deliberazione n. 595 del 06/08/2026

Provvedimento del 6 agosto 2026

Garante Privacy595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 27 luglio 2026 per impedire la diffusione, sulle piattaforme Facebook, X e Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure imponevano il blocco immediato della diffusione del materiale identificato tramite hash e la conservazione, per dodici mesi e a fini probatori, di eventuali copie acquisite in chiaro, con garanzie di non diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica delle misure d’urgenza adottate nei confronti di Facebook, Instagram/Meta, X e Telegram per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 6 agosto 2026 riguarda la ratifica di misure urgenti adottate dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento ha riguardato le piattaforme Facebook, X e Telegram.

Base normativa e competenza del Garante

Il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Segnalazione e piattaforme interessate

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta di intervento è stata rivolta alle piattaforme Facebook, X e Telegram.

Misure urgenti adottate il 27 luglio 2026

Dopo aver verificato la compatibilità dei fatti segnalati con l’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato le determinazioni nn. 418-420 del 27 luglio 2026. Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, X Internet Unlimited Company e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, quale modalità tecnica di individuazione e contrasto della sua eventuale circolazione;
  • la conservazione dell’eventuale materiale che le piattaforme avessero acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 27 luglio 2026.

Ratifica da parte del Garante

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 418-420/2026 adottati il 27 luglio 2026.

La ratifica indicata nel dispositivo riguarda espressamente Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company. Il testo del provvedimento descrive tuttavia le misure urgenti come rivolte anche a Telegram FZ-LLC, destinataria dell’ingiunzione relativa alla prevenzione della diffusione e della prescrizione di conservazione probatoria.

Natura delle misure

Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria. Si tratta della conferma di misure preventive e urgenti finalizzate a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riferito alla persona segnalante, nonché a preservare eventuali elementi probatori con modalità rispettose della riservatezza e della non diretta identificabilità degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di Facebook, X e Telegram.

Intervento urgente del dirigente

Il 27 luglio 2026 il dirigente del Dipartimento competente ha adottato le determinazioni nn. 418-420, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, X Internet Unlimited Company e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle piattaforme è stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 27 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company.

Come è indicizzato

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