R.R. TAA 7/2023
Modificazioni del regolamento di esecuzione del Testo unificato delle leggi “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale” (D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L), emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2020, n. 51
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il D.P.Reg. 6 novembre 2020, n. 51 in materia di promozione dell’integrazione europea e attività di interesse regionale. Interviene sugli articoli 5 e 14 e prevede l’applicazione di alcune novità, se più favorevoli, anche a procedimenti in corso e a liquidazioni non ancora concluse. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche al regolamento regionale sull’integrazione europea e sulle attività di interesse regionale
Modifiche al regolamento regionale sull’integrazione europea
Il regolamento della Regione interviene sul regolamento di esecuzione del Testo unificato delle leggi in materia di promozione dell’integrazione europea e di svolgimento di particolari attività di interesse regionale. La disciplina riguarda quindi esclusivamente il territorio della Regione cui l’atto si applica e aggiorna alcune disposizioni del D.P.Reg. 6 novembre 2020, n. 51.
Oggetto delle modifiche
L’atto dispone una revisione puntuale del regolamento attuativo vigente, con interventi su due snodi principali:
- sostituzione integrale dell’articolo 5 del regolamento del 2020;
- modifiche all’articolo 14 del medesimo regolamento, comprendenti la riscrittura della rubrica, l’abrogazione di due commi e l’inserimento di un nuovo comma 8-bis.
Dal testo fornito non emergono i contenuti sostitutivi o aggiuntivi nel dettaglio, ma solo la struttura della modifica normativa.
Regime transitorio e applicazione ai procedimenti in corso
L’atto contiene una disciplina transitoria espressa per evitare effetti sfavorevoli sui procedimenti già avviati. In particolare:
- le modifiche apportate dall’articolo 1 e dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 si applicano, se più favorevoli ai beneficiari, anche alle procedure di concessione di finanziamenti in corso;
- la medesima regola vale per le procedure di liquidazione dei contributi non ancora concluse mediante il provvedimento previsto dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del D.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L.
Per le modifiche introdotte dalle lettere c) e d) dell’articolo 2, invece, l’applicazione è limitata ai provvedimenti adottati a partire dall’entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale. La pubblicazione indicata è del 4 maggio 2023, n. 18.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 9 giu 2023R.R. TAA 11/2023
- Legge · 17 mar 2023L.R. TAA 2/2023
- Legge · 18 lug 2023L.R. TAA 3/2023
- Regolamento · 24 lug 2023R.R. TAA 12/2023
- Legge · 21 feb 2023L.R. TAA 1/2023
- Regolamento · 15 feb 2023R.R. TAA 3/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →