Salta al contenuto
Legge

L.R. TAA 1/2023

Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Normativa regionaleL.R. TAA 1/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ratifica l’intesa del 6 dicembre 2022 tra Regioni e Province autonome per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’intesa produce effetti dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica regionale o provinciale. Previsto il finanziamento del CINSEDO secondo la disciplina regionale vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio.

Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

La legge regionale della Regione autonoma ratifica l’intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 a Monza tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’atto mira a dare efficacia all’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell’ambito dei rapporti interregionali previsti dall’articolo 117, comma 8, della Costituzione.

Ambito e contenuto della ratifica

La disposizione principale consiste nella ratifica dell’intesa allegata alla legge. Il testo richiama espressamente l’accordo interistituzionale come fonte disciplinante i rapporti e l’assetto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Efficacia dell’intesa

L’intesa non produce effetti immediati con la sola approvazione della singola legge regionale, ma acquista efficacia solo alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale o provinciale di ratifica. La piena operatività dell’accordo è quindi subordinata al completamento del procedimento di ratifica da parte di tutti i soggetti aderenti.

Partecipazione al CINSEDO

In conformità a quanto previsto dall’intesa, la Regione provvede al finanziamento del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO). Il finanziamento avviene secondo la disciplina già prevista dall’articolo 2 del d.p.g.r. 23 giugno 1997, n. 8/L e dal relativo regolamento di esecuzione.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge è dichiarata a invarianza finanziaria. La Regione utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono previsti regimi transitori ulteriori nel testo fornito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.