L.R. TAA 1/2023
Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ratifica l’intesa del 6 dicembre 2022 tra Regioni e Province autonome per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’intesa produce effetti dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica regionale o provinciale. Previsto il finanziamento del CINSEDO secondo la disciplina regionale vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio.
Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
La legge regionale della Regione autonoma ratifica l’intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 a Monza tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’atto mira a dare efficacia all’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell’ambito dei rapporti interregionali previsti dall’articolo 117, comma 8, della Costituzione.
Ambito e contenuto della ratifica
La disposizione principale consiste nella ratifica dell’intesa allegata alla legge. Il testo richiama espressamente l’accordo interistituzionale come fonte disciplinante i rapporti e l’assetto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Efficacia dell’intesa
L’intesa non produce effetti immediati con la sola approvazione della singola legge regionale, ma acquista efficacia solo alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale o provinciale di ratifica. La piena operatività dell’accordo è quindi subordinata al completamento del procedimento di ratifica da parte di tutti i soggetti aderenti.
Partecipazione al CINSEDO
In conformità a quanto previsto dall’intesa, la Regione provvede al finanziamento del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO). Il finanziamento avviene secondo la disciplina già prevista dall’articolo 2 del d.p.g.r. 23 giugno 1997, n. 8/L e dal relativo regolamento di esecuzione.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata a invarianza finanziaria. La Regione utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono previsti regimi transitori ulteriori nel testo fornito.
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