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Circolare

Circolare INAIL n. 15 del 16 febbraio 2000

Pagamento dei premi ed accessori modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione (Decreto del Ministero del Tesoro 20 dicembre 1999)

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al decreto del Ministero del Tesoro del 20 dicembre 1999, il tasso di interesse dovuto per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori INAIL è fissato al 9% con decorrenza 10 novembre 1999. La nuova misura va applicata dalle Strutture territoriali alle istanze di rateazione presentate dal 10 novembre 1999 in poi, nonché ai piani di rateazione comunicati dalla Sede dal 10 novembre 1999, anche se la domanda era stata presentata prima. Il tasso aggiornato rileva anche ai fini del calcolo delle sanzioni civili. La circolare allega infine un prospetto riepilogativo dei tassi applicati nell’ultimo decennio.

Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni dei premi INAIL

Pagamento dei premi ed accessori: variazione del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare INAIL n. 15 del 16 febbraio 2000 comunica l’adeguamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e alle dilazioni di pagamento dei premi assicurativi e dei relativi accessori. Il chiarimento discende dal decreto del Ministero del Tesoro del 20 dicembre 1999 e individua anche gli ambiti operativi di applicazione della nuova misura.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama il decreto del Ministero del Tesoro 20 dicembre 1999, recante la determinazione dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Vengono inoltre richiamati:

  • l’articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, in tema di determinazione del tasso di interesse;
  • l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, relativo alla maggiorazione del tasso;
  • l’articolo 14 della legge n. 448/1998, che assume il tasso ufficiale di sconto quale base per la determinazione del tasso di interesse;
  • la circolare n. 51/1982 sugli interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni;
  • la circolare n. 14/1998, richiamata per il nuovo sistema sanzionatorio.

Misura del tasso e decorrenza

Il decreto ministeriale del 20 dicembre 1999 ha fissato nella misura del 9% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori. La decorrenza indicata è il 10 novembre 1999.

Ambito di applicazione operativa

Le Strutture territoriali INAIL devono applicare il nuovo tasso nei seguenti casi:

  • nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato regolare istanza di rateazione a partire dal 10 novembre 1999;
  • quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 10 novembre 1999 o successiva, anche se l’istanza è pervenuta anteriormente, in conformità a quanto indicato dalla circolare n. 51/1982;
  • nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 14/1998.

Prospetto riepilogativo allegato

La circolare segnala l’allegazione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio. La tabella riporta, in sequenza cronologica, i decreti di riferimento, le misure percentuali e le relative date di decorrenza, fino all’ultimo aggiornamento del 20 dicembre 1999 con tasso al 9% dal 10 novembre 1999.

Valore pratico del chiarimento

Per gli operatori e per i soggetti interessati, la circolare ha rilievo soprattutto per la corretta individuazione del tasso applicabile alle rateazioni già richieste o in corso, nonché per l’aggiornamento delle procedure di calcolo delle sanzioni civili. Il criterio di decorrenza adottato impone di verificare non solo la data di presentazione dell’istanza, ma anche la data di comunicazione del piano di rateazione da parte della Sede.

Punti principali

Nuovo tasso di interesse

Il decreto ministeriale 20 dicembre 1999 ha stabilito nella misura del 9% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori, con decorrenza dal 10 novembre 1999.

Ambito di applicazione della nuova misura

Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato regolare istanza di rateazione dal 10 novembre 1999 in avanti. La stessa misura si applica anche quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data pari o successiva al 10 novembre 1999, anche se la domanda era pervenuta in data anteriore.

Rilevanza per le sanzioni civili

La circolare precisa che il tasso del 9% va utilizzato anche nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, in coerenza con il nuovo sistema sanzionatorio richiamato dalla circolare n. 14/1998.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento si colloca nel quadro del decreto del Ministero del Tesoro 20 dicembre 1999 e richiama, per la determinazione del tasso di interesse, l’articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981 (legge n. 537/1981), l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318/1996 (legge n. 402/1996) e l’articolo 14 della legge n. 448/1998, che indica il tasso ufficiale di sconto come base di calcolo. Sono inoltre richiamate la circolare n. 51/1982 e la circolare n. 14/1998.

Prospetto riepilogativo dei tassi

Alla circolare è allegata una tabella riepilogativa dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio, utile per ricostruire l’evoluzione delle misure di interesse nel tempo.

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