Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 423 del 15/12/2022

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Borgia - 15 dicembre 2022

Garante Privacy423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha irrogato al Comune di Borgia una sanzione amministrativa di 5.000 euro per aver effettuato, sia pure in via sperimentale e per un periodo limitato, il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per la rilevazione delle presenze senza un’idonea base giuridica e in violazione dei principi e delle condizioni previste dal GDPR. È stata inoltre contestata la tardiva comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati al Garante. L’Autorità ha escluso misure correttive, ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e ha richiamato il quadro normativo e i precedenti che escludono la liceità di sistemi biometrici generalizzati per il controllo dell’orario di lavoro in assenza di specifica base normativa e garanzie adeguate.

Comune di Borgia: sanzione per uso illecito di impronte digitali dei dipendenti per il rilevamento presenze e per ritardo nella comunicazione del DPO

Comune di Borgia - uso illecito di dati biometrici per la rilevazione presenze e tardiva comunicazione del DPO

Il provvedimento riguarda il Comune di Borgia, destinatario di un’ordinanza ingiunzione per avere trattato dati biometrici dei dipendenti ai fini della rilevazione delle presenze e per non avere comunicato tempestivamente al Garante i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. L’istruttoria è scaturita dalla trasmissione spontanea di una delibera comunale relativa all’installazione del sistema biometrico.

Origine del procedimento e fatti accertati

Il Comune aveva comunicato di aver adottato, in via "definitiva" o comunque sperimentale, un sistema di rilevazione dell’impronta biometrica per controllare l’osservanza dell’orario di lavoro, in presenza di esposti e per prevenire possibili irregolarità nella timbratura. In sede istruttoria l’ente ha poi precisato che il sistema era affiancato al badge tradizionale, che la partecipazione dei dipendenti sarebbe stata facoltativa, che il trattamento sarebbe durato solo pochi giorni e che il dispositivo aveva presentato malfunzionamenti, fino alla dismissione. Quanto al RPD, il Comune ha ammesso il ritardo nella comunicazione dei dati di contatto, attribuendolo a disguidi organizzativi e al recupero tardivo del numero di protocollo necessario per l’accesso alla procedura online del Garante.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità ha richiamato gli artt. 5, 6, 9, 37, 38 e 83 del GDPR, nonché l’art. 2-septies del Codice privacy e l’art. 166 del Codice per il procedimento sanzionatorio. In relazione ai dati biometrici, ha ribadito che si tratta di dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR e che il loro trattamento in ambito lavorativo è possibile solo in presenza di una specifica base normativa, di garanzie appropriate e nel rispetto delle misure di garanzia stabilite dal Garante.

Valutazione sulla liceità del trattamento biometrico

Il Garante ha escluso che il consenso dei dipendenti potesse costituire un valido presupposto di liceità, richiamando la asimmetria del rapporto di lavoro e il considerando 43 del GDPR. Ha inoltre ribadito che, per la rilevazione delle presenze, devono essere preferiti strumenti meno invasivi quando idonei a raggiungere lo scopo, secondo una linea interpretativa consolidata anche nei precedenti provvedimenti dell’Autorità. La disciplina della legge 19 giugno 2019, n. 56, sulla c.d. legge Concretezza, non ha giustificato il trattamento nei termini in cui è stato posto in essere dal Comune, anche perché le relative modalità attuative non erano state adottate e la disciplina è stata poi abrogata dalla legge n. 178/2020.

Violazione relativa al RPD/DPO

L’Autorità ha poi rilevato che la mancata comunicazione tempestiva dei dati di contatto del RPD al Garante integra una violazione autonoma dell’art. 37, par. 7, GDPR. Il Garante ha sottolineato che la comunicazione deve avvenire tramite l’apposita procedura telematica e tempestivamente, affinché l’Autorità disponga sempre di dati aggiornati sul punto di contatto dell’ente pubblico.

Esito del procedimento e sanzione

Il Garante ha ritenuto che le difese del Comune, pur indicative di collaborazione e di una successiva attenuazione del rischio, non fossero sufficienti per archiviare il procedimento. Ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 9, parr. 2 e 4, e 37, par. 7, GDPR. Non ha disposto misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti.

Quantificazione della sanzione e misure accessorie

Ai fini della quantificazione, il Garante ha considerato la natura particolarmente delicata dei dati biometrici, la finalità lavoristica del trattamento, la piccola dimensione del Comune, la brevità del periodo di sperimentazione, la limitata partecipazione dei dipendenti, l’iniziativa spontanea di informare l’Autorità, la collaborazione prestata e l’assenza di precedenti. Sulla base di tali elementi, ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in euro 5.000. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.

Implicazioni operative

Il provvedimento conferma che, in ambito pubblico e lavoristico, l’uso di sistemi biometrici per la rilevazione delle presenze richiede una base normativa specifica e proporzionata, non potendo essere legittimato dal consenso dei dipendenti né da finalità generiche di prevenzione di abusi. Conferma inoltre l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di aggiornare senza ritardo i dati del RPD presso l’Autorità di controllo.

Punti principali

Trattamento contestato

Il Comune aveva introdotto un sistema di rilevazione delle presenze basato anche sulle impronte digitali dei dipendenti, in compresenza con il badge tradizionale, presentandolo come sperimentale e finalizzato a prevenire condotte dubbie e anomalie nella timbratura. Il sistema è stato poi dismesso; secondo l’ente, l’uso effettivo sarebbe durato solo pochi giorni e avrebbe riguardato un numero limitato di dipendenti.

Base giuridica ritenuta insufficiente

Il Garante ha escluso che il consenso dei dipendenti potesse legittimare il trattamento in ambito lavorativo e ha ritenuto mancante una valida base giuridica per il ricorso ai dati biometrici. La normativa richiedeva una specifica previsione legislativa proporzionata e garanzie adeguate; la disciplina della c.d. legge Concretezza non era sufficiente nei termini applicati dal Comune, anche perché le disposizioni attuative non erano state adottate e successivamente la previsione è stata abrogata.

Violazioni accertate

L’Autorità ha ravvisato la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché degli artt. 6, 9, parr. 2 e 4, GDPR, in relazione al trattamento di dati biometrici dei dipendenti per la rilevazione delle presenze. È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR per la mancata tempestiva comunicazione del nominativo e dei dati di contatto del RPD/DPO.

Sanzione e misure accessorie

Applicando gli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, GDPR, oltre all’art. 166 del Codice privacy, il Garante ha irrogato una sanzione pecuniaria di 5.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.

Come è indicizzato

Materiedati biometricirapporto di lavoropubblica amministrazionesanzioni gdprresponsabile della protezione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.