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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 416 del 15/12/2022

Provvedimento del 15 dicembre 2022

Garante Privacy416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che l’Azienda Universitaria Friuli Centrale ha effettuato, nell’ambito di un’iniziativa regionale legata al Covid-19, un trattamento di dati relativi alla salute finalizzato alla stratificazione di assistiti fragili e alla predisposizione di elenchi per i medici di medicina generale. L’Autorità ha escluso che il trattamento trovasse una base giuridica adeguata nell’art. 1 del d.l. 34/2020, nel consenso al FSE o nella finalità di cura ex art. 9, par. 2, lett. h) GDPR, rilevando inoltre la mancanza di un’idonea informativa e della valutazione d’impatto. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento, ingiunta la cancellazione dei dati e applicata una sanzione pecuniaria di 55.000 euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento.

Azienda Universitaria Friuli Centrale: trattamento illecito di dati sanitari per stratificazione dei pazienti fragili e invio elenchi ai MMG in assenza di base giuridica, informativa e DPIA

Azienda Universitaria Friuli Centrale: trattamento illecito di dati sanitari per stratificazione dei pazienti fragili

Il provvedimento riguarda il trattamento di dati relativi alla salute effettuato nell’ambito di un’iniziativa regionale del Friuli Venezia Giulia connessa all’emergenza Covid-19. Il Garante ha esaminato la raccolta ed elaborazione, tramite data warehouse regionali, algoritmo ARCS e portale Insiel, di elenchi di assistiti classificati come fragili o con comorbidità, destinati ai medici di medicina generale per attività di presa in carico e remunerazione di obiettivi assistenziali.

Origine della segnalazione e istruttoria

Il procedimento è nato da una segnalazione relativa alla delibera della Giunta regionale Friuli Venezia Giulia n. 1737 del 20 novembre 2020 e al relativo verbale di intesa con le organizzazioni sindacali dei MMG. Secondo la segnalazione, i medici avrebbero dovuto validare, tramite portale informatico regionale, una lista di assistiti individuati preventivamente dall’Azienda sanitaria come soggetti in condizioni di complessità e comorbidità, compilando schede contenenti dati sanitari e ulteriori informazioni personali.

L’Ufficio ha chiesto chiarimenti alla Regione e all’ASUFC su finalità, basi giuridiche, ruoli di titolare e responsabile, eventuale consenso, flussi di dati, natura dei dati trattati e obbligo di valutazione d’impatto. Nel corso dell’istruttoria sono stati coinvolti anche ARCS e Insiel.

Ricostruzione del trattamento

Dalle dichiarazioni acquisite è emerso che:

  • i dati venivano estratti dal data warehouse regionale;
  • ARCS forniva il supporto metodologico e l’algoritmo di selezione;
  • Insiel, società in house, implementava l’algoritmo e rendeva disponibili gli elenchi sul Portale di Continuità della Cura;
  • gli elenchi includevano soggetti appartenenti alle classi RUB 4 e 5, individuati come più fragili;
  • i dati trattati comprendevano informazioni su diagnosi codificate, farmaci, costi sanitari, età, genere e, nella fase di disponibilità ai MMG, anche codice fiscale, cognome, nome e altre informazioni organizzative;
  • il trattamento ha riguardato oltre 40.000 assistiti, di cui 17.729 afferenti all’ASUFC.

La Regione ha sostenuto che i dati fossero pseudonimizzati e che l’estrazione fosse limitata ai soggetti che avevano prestato consenso alla consultazione del Fascicolo sanitario elettronico da parte del MMG.

Qualificazione giuridica: stratificazione della popolazione e medicina di iniziativa

Il Garante ha chiarito che l’attività esaminata integra una stratificazione del rischio sanitario della popolazione, funzionale a individuare gli assistiti più esposti e a predisporre interventi preventivi di presa in carico. Tale attività è stata ricondotta alla c.d. medicina di iniziativa, pur nel contesto emergenziale, e distinta dalla ordinaria cura del paziente.

L’Autorità ha ribadito che i trattamenti ulteriori rispetto alla cura ordinaria, anche se connessi a finalità sanitarie, richiedono un fondamento autonomo e non possono essere ricondotti automaticamente all’art. 9, par. 2, lett. h) GDPR.

Assenza di un idoneo presupposto giuridico

Il Garante ha escluso che il trattamento potesse fondarsi sull’art. 1 del d.l. 34/2020, poiché la norma sul potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale non legittima, di per sé, una stratificazione algoritmica della popolazione sanitaria. Ha richiamato invece l’art. 7 del medesimo decreto, che prevede espressamente una disciplina specifica per le metodologie predittive del fabbisogno di salute in capo al Ministero della salute, con successivo regolamento e garanzie particolari.

L’Autorità ha altresì escluso:

  • la necessità del trattamento per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria ex art. 9, par. 2, lett. h) GDPR;
  • la validità del consenso genericamente prestato per il Fascicolo sanitario elettronico, non estendibile alla medicina di iniziativa;
  • la possibilità di ricondurre il trattamento al consenso esplicito ex art. 9, par. 2, lett. a) GDPR, che non risultava acquisito.

Di conseguenza, il trattamento è stato ritenuto privo di base giuridica idonea e in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 9 GDPR e 2-sexies del Codice privacy.

Ruolo del titolare e del responsabile

Il provvedimento sottolinea che, anche quando l’iniziativa proviene da un soggetto pubblico sovraordinato, il titolare deve valutare autonomamente la legittimità delle istruzioni ricevute e la sussistenza della base giuridica del trattamento. L’ASUFC non poteva quindi limitarsi a eseguire la delibera regionale senza verificare la conformità al GDPR e al Codice.

Il Garante ha osservato inoltre che non risultava alcuna iniziativa dell’Azienda per impedire o far cessare il trattamento svolto da Insiel, pur in assenza di una sua espressa autorizzazione.

Violazione del principio di trasparenza e dell’informativa

L’Autorità ha accertato la violazione degli artt. 13 e 14 GDPR. Gli interessati non avevano ricevuto un’informativa specifica sui trattamenti di stratificazione e sulle successive comunicazioni dei dati ai MMG. Poiché i dati erano stati acquisiti dai database dell’Azienda, non era applicabile alcuna esenzione dall’obbligo informativo.

Obbligo di valutazione d’impatto

Il Garante ha ritenuto che il trattamento imponesse una DPIA ai sensi dell’art. 35 GDPR, per la presenza di diversi fattori di rischio:

  • trattamento di dati sanitari, cioè categorie particolari di dati;
  • coinvolgimento di soggetti vulnerabili;
  • ampia scala del trattamento;
  • uso di strumenti algoritmici e di soluzioni tecnologiche/organizzative innovative.

La pandemia non ha derogato a tale obbligo. Sono stati richiamati i precedenti del Garante in materia di App Immuni, green pass e altri trattamenti sanitari in contesto emergenziale. La mancata valutazione d’impatto è stata quindi qualificata come ulteriore violazione dell’art. 35 GDPR.

Esito del procedimento e sanzione

All’esito dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’ASUFC e ha ritenuto applicabili le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, parr. 4 e 5, GDPR.

Nella quantificazione della sanzione, l’Autorità ha considerato:

  • l’ampiezza del trattamento, su oltre 40.000 assistiti;
  • il contesto emergenziale Covid-19;
  • l’assenza di reclami o segnalazioni da parte di interessati;
  • la piena collaborazione dell’Azienda;
  • la presenza di precedenti sanzionatori, relativi però ad altre fattispecie (dossier sanitario).

La sanzione è stata determinata in euro 55.000.

Misure correttive e accessorie

Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha disposto:

  • la cancellazione, entro 90 giorni dalla notifica, dei dati risultanti dall’elaborazione delle informazioni presenti nelle banche dati aziendali oggetto del provvedimento;
  • la comunicazione al Garante, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni, delle iniziative adottate per dare esecuzione all’ordine di cancellazione;
  • la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante.

È stata inoltre richiamata la possibilità, per il contravventore, di definire la controversia pagando entro 30 giorni la metà della sanzione comminata, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice privacy.

Rilievo sistematico

Il provvedimento ribadisce che:

  • la pseudonimizzazione non equivale ad anonimizzazione;
  • la medicina di iniziativa richiede una base giuridica specifica e garanzie adeguate;
  • il consenso al Fascicolo sanitario elettronico non legittima usi ulteriori per finalità di profilazione o stratificazione sanitaria;
  • la disciplina emergenziale non esonera dagli obblighi fondamentali del GDPR, in particolare base giuridica, trasparenza e DPIA.

Punti principali

Origine del procedimento e trattamento contestato

Il procedimento nasce da una segnalazione relativa alla delibera della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1737 del 20 novembre 2020, che prevedeva la validazione, da parte dei MMG, di elenchi di assistiti individuati come soggetti con complessità e comorbidità, con finalità connesse alla gestione dell’emergenza Covid-19 e alla remunerazione degli obiettivi assegnati ai medici. Il trattamento comportava l’estrazione di dati sanitari e l’elaborazione di liste di pazienti fragili, disponibili tramite il Portale di Continuità delle Cure.

Qualificazione del trattamento e ruoli dei soggetti coinvolti

Dall’istruttoria è emerso che le informazioni venivano estratte dal data warehouse regionale, elaborate tramite un algoritmo fornito da ARCS e rese disponibili da Insiel, società in house nominata responsabile del trattamento. Il Garante ha ritenuto che l’ASUFC fosse titolare per i dati contenuti nelle proprie banche dati e che dovesse valutare la legittimità delle richieste ricevute, in applicazione del principio di accountability. La Regione ha sostenuto che i dati fossero pseudonimizzati e che l’operazione servisse solo a supportare i MMG e a remunerarne l’attività.

Assenza di un valido presupposto giuridico

L’Autorità ha escluso che il trattamento potesse fondarsi sull’art. 1 del d.l. 34/2020, poiché tale norma non prevede la stratificazione della popolazione mediante algoritmi o sistemi di intelligenza artificiale. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 9, par. 2, lett. h) GDPR, trattandosi di operazioni non strettamente necessarie alla cura ordinaria, e ha respinto il richiamo al consenso relativo al Fascicolo sanitario elettronico, ritenendolo non estensibile a finalità di medicina di iniziativa. Il consenso esplicito ex art. 9, par. 2, lett. a) non è risultato acquisito.

Violazione della trasparenza e dell’obbligo informativo

Il Garante ha accertato la violazione degli artt. 13 e 14 GDPR, osservando che agli interessati non era stata fornita un’informativa specifica sui trattamenti di stratificazione e sulle successive operazioni di elaborazione e comunicazione dei dati. Poiché i dati erano stati ottenuti mediante accesso ai data warehouse dell’Azienda, non ricorrevano le esenzioni dall’obbligo informativo previste dall’art. 14, par. 5 GDPR.

Valutazione d’impatto obbligatoria e non effettuata

Il trattamento è stato ritenuto ad alto rischio in quanto riguardava dati sanitari di un numero elevato di soggetti vulnerabili, su larga scala, con uso di soluzioni tecnologiche/organizzative innovative. Per questo il Garante ha ritenuto obbligatoria la DPIA ai sensi dell’art. 35 GDPR. La scelta dell’Azienda di non svolgerla è stata giudicata illegittima, anche alla luce dei precedenti del Garante in ambito emergenziale.

Sanzione, ordini e ulteriori misure

L’Autorità ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 55.000 euro, ritenuta proporzionata, effettiva e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR, considerando tra l’altro l’ampiezza del trattamento (oltre 40.000 assistiti, di cui oltre 17.000 dell’ASUFC), il contesto emergenziale, la collaborazione del titolare e l’assenza di reclami. È stata inoltre disposta la cancellazione dei dati elaborati entro 90 giorni, la comunicazione al Garante delle misure adottate entro 20 giorni dalla scadenza del termine e la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiedati sanitaripubblica amministrazionemedicina di iniziativamisure di sicurezzasanzioni gdpr

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