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accordo

Accordo 13215 del 29/04/2026

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 19 alla Serie 05 di Emendamenti al Regolamento n.83 “Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto attiene alle emissioni inquinanti".

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti13215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione del MIT informa le amministrazioni e gli operatori interessati che il 4 giugno 2026 entrerà in vigore il supplemento 19 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 83, relativo alle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore quanto alle emissioni inquinanti. Il documento richiama il testo dell’emendamento, segnala che trattandosi di un supplemento non va aggiornata l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione e aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 83.

Entrata in vigore del supplemento 19 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 83 sulle emissioni inquinanti dei veicoli a motore

Supplemento 19 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 83

La comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa le amministrazioni territoriali, gli uffici della motorizzazione e i soggetti di settore dell’imminente entrata in vigore del supplemento 19 alla serie 05 di emendamenti al Regolamento n. 83 UNECE. Il regolamento riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore con riferimento alle emissioni inquinanti.

Parti destinatarie della comunicazione

La nota è indirizzata alle Direzioni Generali Territoriali, alle strutture periferiche della motorizzazione, alle Regioni e Province autonome interessate, nonché all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. Sono inoltre informati, per conoscenza, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro e diverse associazioni di categoria del comparto automotive e dei combustibili/gas per autotrazione.

Oggetto e finalità dell’aggiornamento

L’atto non contiene una convenzione o un accordo negoziale in senso stretto, ma una comunicazione di aggiornamento applicativo relativa a un emendamento UNECE. L’oggetto sostanziale è l’entrata in vigore del supplemento 19 alla serie 05 del Regolamento n. 83, con conseguente rilevanza per le procedure di omologazione dei veicoli a motore in materia di emissioni.

Data di entrata in vigore e fonte documentale

Il MIT comunica che il supplemento entrerà in vigore il 4 giugno 2026. Il testo dell’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/95, è reperibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione "riunioni e documenti - meetings and documents", sessione di novembre 2025.

Effetti sul numero di omologazione

La nota precisa espressamente che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un chiarimento operativo utile per gli operatori della motorizzazione e per i soggetti che gestiscono pratiche di omologazione e conformità tecnica.

Paesi adottanti il Regolamento n. 83

A titolo di aggiornamento, il documento riporta l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 83, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Macedonia del Nord, Andorra, Unione Europea, Uzbekistan, Australia, Ucraina, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.

Rilevanza per gli operatori

Per costruttori, uffici tecnici, motorizzazioni e associazioni di settore, il contenuto assume rilievo in quanto aggiorna il quadro internazionale di riferimento per l’omologazione dei veicoli con riguardo alle emissioni, confermando altresì la continuità del sistema di riconoscimento reciproco delle omologazioni previsto dall’accordo di Ginevra del 20 marzo 1958.

Punti principali

Oggetto della comunicazione

Il MIT comunica l’entrata in vigore, dal 4 giugno 2026, del supplemento 19 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento n. 83 UNECE, dedicato alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore.

Effetti sull’omologazione

Viene precisato che, essendo il nuovo atto un supplemento, non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.

Documentazione di riferimento

Il testo dell’emendamento (ECE/TRANS/WP29/2025/95) è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata a riunioni e documenti della sessione di novembre 2025.

Aggiornamento dei Paesi adottanti

La nota riporta l’elenco aggiornato dei Paesi che adottano il Regolamento n. 83, includendo tra gli altri Italia, Unione Europea, San Marino e numerosi Stati europei, asiatici, africani e dell’Oceania.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleambiente e emissioniomologazione veicoli

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