Accordo 13181 del 29/04/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 1 alla Serie 07 di emendamenti al Regolamento 10 Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl MIT comunica alle amministrazioni territoriali e agli operatori interessati che il 4 giugno 2026 entrerà in vigore il Supplemento 1 alla Serie 07 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 10, relativo alla compatibilità elettromagnetica dei veicoli. Il testo dell’emendamento è richiamato con riferimento al documento ECE/TRANS/WP29/2025/110 e reso disponibile sul sito UNECE. La nota precisa inoltre che, trattandosi di un supplemento, non cambia l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Comunicazione sull'entrata in vigore del Supplemento 1 alla Serie 07 del Regolamento UNECE n. 10 sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli
Supplemento 1 alla Serie 07 del Regolamento UNECE n. 10
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione generale per la motorizzazione, trasmette una nota di aggiornamento relativa al Regolamento UNECE n. 10, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. La comunicazione ha natura informativa/interpretativa-operativa per gli uffici della motorizzazione, le amministrazioni territoriali e gli operatori di settore, con riferimento alle regole di omologazione dei veicoli per la compatibilità elettromagnetica.
Oggetto della comunicazione
L’atto riguarda il Supplemento 1 alla Serie 07 di emendamenti del Regolamento n. 10, recante le prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica. Il MIT richiama il precedente prot. 10703 del 7 aprile 2025 e segnala la prossima entrata in vigore del supplemento.
Base normativa e riferimento internazionale
Il contesto normativo è quello dell’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958. Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/110 ed è reperibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di novembre 2025.
Decorrenza e effetti applicativi
Il Ministero comunica che il Supplemento 1 alla Serie 07 entrerà in vigore il 4 giugno 2026. Viene altresì precisato che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. L’informazione è rilevante per la corretta gestione delle pratiche di omologazione e per l’allineamento degli uffici competenti.
Destinatari
La nota è inviata a:
- Direzioni Generali Territoriali e uffici della motorizzazione;
- Regioni e Province autonome interessate;
- Uffici competenti della Repubblica di San Marino;
- associazioni e organismi di settore del comparto automobilistico, dei veicoli speciali e dei carburanti/gas per autotrazione.
Portata operativa
L’atto non contiene impegni finanziari né disciplina interventi materiali; si limita a segnalare l’efficacia di un aggiornamento regolamentare internazionale con impatto sulle attività di omologazione dei veicoli e sulla gestione documentale da parte delle amministrazioni competenti.
Punti principali
Oggetto e ambito del regolamento
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, con specifico riferimento al Regolamento n. 10 sulle prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli in materia di compatibilità elettromagnetica.
Entrata in vigore del supplemento
Il MIT informa che il 4 giugno 2026 entrerà in vigore il Supplemento 1 alla Serie 07 di emendamenti al Regolamento n. 10. Il richiamo operativo serve ad aggiornare le amministrazioni e i soggetti del settore rispetto alla nuova decorrenza applicabile.
Effetti sul numero di omologazione
La nota chiarisce che, essendo un supplemento, l’aggiornamento non comporta la modifica dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico-regolamentare senza impatto sulla struttura del codice di omologazione.
Fonte del testo emendativo
Il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2025/110 è indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata alle riunioni e documenti della sessione di novembre 2025.
Destinatari istituzionali e operatori
La comunicazione è indirizzata alle Direzioni Generali Territoriali, agli uffici della motorizzazione, alle Regioni e Province autonome, all’Ufficio Registro Automezzi di San Marino e, per conoscenza, ad associazioni e organismi di categoria del comparto automotive e dei combustibili/gas per autotrazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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