Cassazione Penale, Sentenza n. 5735/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2.1, per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 07/11/2022. L'istante deduceva di non aver potuto esercitare il diritto di impugnazione a causa di trasferimenti carcerari, della tardiva disponibilità del fascicolo processuale e della mancata conoscenza del procedimento e dei difensori (rinuncia del difensore di fiducia, nomina di difensori d'ufficio senza contatti e notifiche inefficaci), nonché di essere stato all'estero dal 2019. Chiedeva quindi la restituzione del termine trentagiorni prevista per proporre ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile. Motivo centrale: la disposizione introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art. 11, comma 1, lett. b, n.1) che ha aggiunto il comma 2.1 all'art. 175 c.p.p. si applica, per il regime transitorio (art. 89 del d.lgs. n.150/2022), solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Poiché la sentenza impugnata è del 07/11/2022, la nuova causa di restituzione non poteva essere invocata. La domanda non è stata riqualificata come istanza di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.). Non è stata disposta alcuna condanna alle spese né all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p., in quanto la richiesta non ha natura di ricorso impugnatorio.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. comma 2.1
introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b, n.1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Prevede una nuova ipotesi di restituzione del termine per proporre impugnazioni (ricorso per cassazione) ma, per effetto delle disposizioni transitorie, la sua applicazione è limitata alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022
comma 3, secondo periodo (disposizioni transitorie in materia di assenza)
Stabilisce che le modifiche all'art. 175 c.p.p. si applicano solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; principio decisivo per escludere la retroattività della nuova norma
Prevede la sanzione a favore della cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili o rigettati; non applicabile alla presente richiesta poiché questa non è un ricorso impugnatorio
Norma sulla rescissione del giudicato; la Corte ha ritenuto che la richiesta di restituzione non possa essere riqualificata come istanza di rescissione
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Principio di conservazione dei mezzi processuali applicabile solo ai rimedi dal codice qualificati come impugnazioni; da qui la non riconducibilità della richiesta di restituzione a impugnazione
art. 175 cod. proc. pen. comma 2-bis
Rimando nella sentenza alla decorrenza dei termini e alla disciplina della consegna/notifica all'estero; comunque non ha inciso sull'esito per le disposizioni transitorie
Massime di principio
- La nuova causa di restituzione prevista dall'art. 175, comma 2.1, c.p.p. (Riforma Cartabia) non opera retroattivamente: può essere invocata solo per sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022).
- Se la sentenza impugnata è anteriore alla data di entrata in vigore della modifica legislativa, la richiesta di restituzione del termine ai sensi del nuovo comma 2.1 è inammissibile per effetto delle disposizioni transitorie.
- La richiesta di restituzione del termine non ha natura di impugnazione; dunque non può essere riqualificata automaticamente come rescissione del giudicato né determinare le sanzioni previste per i ricorsi inammissibili o per il pagamento delle spese processuali.
- In situazioni di mancata conoscenza del procedimento o di assenza di contatti con i difensori, è fondamentale documentare tempestivamente le circostanze fattuali (date di trasferimento/detenzione, tentativi di notifica, richieste di accesso al fascicolo) e valutare i rimedi effettivamente applicabili alla situazione temporale e normativa concreta.
- Verificare sempre le disposizioni transitorie quando si invoca una norma introdotta da una riforma recente: l'applicabilità dipende spesso dalla data di pronuncia del provvedimento impugnato.
- Quando il termine per impugnare è breve e l'imputato è all'estero o trasferito, occorre considerare gli specifici istituti di decorrenza del termine (es. effetti della consegna tramite MAE) ma ricordando che questi non superano limitazioni poste dalle disposizioni transitorie.
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