LEGGE 8 febbraio 2001, n. 12
Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica il T.U. stupefacenti (DPR 309/1990) introducendo modalità prescrittive semplificate per analgesici oppioidi (Allegato III‑bis: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone). Consente la consegna e il trasporto a domicilio di quantità terapeutiche per pazienti con dolore severo da patologia neoplastica o degenerativa (escluso il trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei), autorizza l'autoricettazione medica, disciplina ricette in doppia/triplice copia e limita la durata della terapia prescrivibile a 30 giorni; prevede decreto ministeriale attuativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore (2001).
Prescrizione e consegna domiciliare semplificata di oppioidi per dolore severo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 8 feb 2001LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21
- Legge · 13 feb 2001LEGGE 13 febbraio 2001, n. 11
- Legge · 13 feb 2001LEGGE 13 febbraio 2001, n. 45
- Legge · 13 feb 2001LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48
- Legge · 2 feb 2001LEGGE 2 febbraio 2001, n. 20
- Legge · 2 feb 2001LEGGE 2 febbraio 2001, n. 15
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →