Ordinanza del 16/11/2023 n. 31905 - Corte di Cassazione
Rimborsi - Tardività istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCon istanza di rimborso IRAP per il 2004-2005 presentata il 04/06/2008 ad ufficio territorialmente non competente si formò silenzio-rifiuto dopo 90 giorni (settembre 2008). Il ricorso proposto il 12/04/2018 era stato respinto in primo e secondo grado per presunta decadenza. La Cassazione ha invece ritenuto fondato il ricorso: la presentazione anche ad ufficio non competente impedisce la decadenza e determina il silenzio-rifiuto; da quel momento decorre la prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c.c., ai sensi anche dell art.21, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Ne deriva la tempestività del ricorso del 2018, la cassazione della sentenza e il rinvio alla CTR d appello. Decisione 11/10/2023, depositata 16/11/2023.
Rimborso IRAP - tardività istanza e decorrenza della prescrizione dopo silenzio-rifiuto
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