L.R. Basilicata 19/2017
“COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge collegata che interviene su ambiente, sanità, agricoltura, patrimonio edilizio, trasporti, riforma fondiaria e altre materie regionali. Molte disposizioni sono di modifica o transitorie e diverse riguardano termini già scaduti o sono state successivamente abrogate/dichiarate incostituzionali. La parte ancora utile riguarda soprattutto il coordinamento normativo residuo; varie norme hanno efficacia limitata o sono oggi obsolete.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 della Basilicata
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 della Basilicata
La legge introduce un ampio insieme di modifiche e integrazioni a numerose leggi regionali della Basilicata, toccando ambiente, urbanistica, sanità, agricoltura, patrimoni pubblici, trasporti, politiche sociali e altre materie settoriali. Nel testo consolidato risultano però molte disposizioni già superate, abrogate o dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
Ambiente, paesaggio e governo del territorio
La Regione afferma il Piano Paesaggistico Regionale come strumento unico di tutela, governo e uso del territorio regionale, da formare con il procedimento concertato previsto dalla normativa statale e dall’intesa con i ministeri competenti. Il procedimento comprende documento preliminare, conferenza di pianificazione, VAS, adozione della Giunta, partecipazione, controdeduzioni, adozione definitiva e approvazione del Consiglio regionale; l’efficacia del piano è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo con MiBACT e MATTM, con previsione di approvazione sostitutiva ministeriale per i soli beni paesaggistici in caso di inerzia. Le varianti seguono lo stesso iter con termini dimezzati; gli aggiornamenti cartografici non sostanziali non costituiscono variante se deliberati dalla Giunta.
In materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, viene precisato che, se l’intrasformabilità deriva solo dal tematismo geologico e contrasta con il PAI vigente, prevalgono le disposizioni del PAI, immediatamente vincolanti.
Interventi edilizi, recupero del patrimonio e discipline urbanistiche
La legge modifica varie previsioni sul recupero edilizio e sugli interventi straordinari nel patrimonio esistente. È previsto il completamento funzionale di opere edilizie abusive o difformi quando la demolizione pregiudicherebbe strutturalmente la parte legittima e sia stata pagata la sanzione, con autorizzazione motivata del Comune; negli immobili tutelati paesaggisticamente le opere non devono compromettere la fruizione del paesaggio.
Per il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, la disciplina consente demolizione e ricostruzione di edifici realizzati dopo il 1942, autorizzati o condonati, nonché di edifici residenziali in corso di realizzazione con titolo valido, con aumento della superficie complessiva fino al 30%, elevabile fino al 35% o al 40% in presenza di specifiche condizioni di qualità energetica, bioedilizia, fotovoltaico e incremento del verde. Restano fermi i limiti di distanza, ma è ammesso superare di 3,10 metri l’altezza massima urbanistica; il nuovo edificio deve migliorare le prestazioni energetiche almeno del 30%. Sono previste anche ipotesi di demolizione senza ricostruzione di edifici non residenziali incompatibili con la zona, con possibile delocalizzazione verso aree produttive e premialità del 15% della superficie coperta.
È inoltre disciplinato l’ampliamento degli edifici non residenziali oltre 400 mq, fino a 160 mq complessivi e comunque entro il 15% della superficie esistente, con possibilità di copertura di terrazzi e recupero del sottotetto. Per gli ampliamenti pertinenziali residenziali è consentita la realizzazione separata nel lotto fondiario, con deroghe limitate alle distanze e all’altezza.
La legge interviene anche sul recupero di sottotetti e seminterrati, aggiornando requisiti dimensionali e prorogando al 31 dicembre 2016 il termine rilevante per la disciplina richiamata.
Tutela paesaggistica, litorale e aree demaniali
Viene modificata la disciplina delle strutture per la balneazione nel Metapontino, consentendone la localizzazione sull’arenile in deroga in casi particolari, purché le strutture siano amovibili, sia predisposta una valutazione del rischio mareggiate e il richiedente assuma la responsabilità dei danni da eventi meteomarini; è richiesto che i siti abbiano quota idonea alla prevenzione dei rischi.
Altre modifiche semplificano alcuni procedimenti in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici, tra cui l’installazione temporanea fino a cinque anni di manufatti precari ripristinabili.
Sanità e servizi sociosanitari
La legge istituisce presso l’ASP di Potenza il Dipartimento Emergenza Urgenza 118, trasferendogli le competenze già del DIRES e attribuendogli le funzioni di direzione dipartimentale; la nomina del responsabile richiama la disciplina regionale precedente e l’intervento è dichiarato neutro finanziariamente.
In materia di strutture sanitarie e sociosanitarie, viene esteso il termine per l’autorizzazione di alcune strutture e aggiornato il quadro dei soggetti coinvolti nella rete diabetologica. Si precisa inoltre il regime autorizzatorio per strutture sanitarie, studi medici e attività ad alto contenuto tecnico, con esclusione degli studi che non comportano rischi e delle UTAP.
Per le strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, si dispone il rinvio alla disciplina della legge regionale n. 28/2000, con termine di 12 mesi per i provvedimenti attuativi sull’accreditamento e, per le strutture già operative, l’obbligo di domanda di autorizzazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. È inoltre previsto che alcune strutture con convenzioni pregresse siano provvisoriamente accreditate e che i contratti in essere proseguano fino alla nuova regolamentazione, ma tali previsioni risultano poi abrogate o dichiarate illegittime.
È previsto per un periodo massimo di 24 mesi l’uso straordinario di posti letto riabilitativi accreditati per prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali. La legge promuove anche il recupero e la donazione di farmaci inutilizzati e validi, demandando a un regolamento regionale la disciplina operativa, i punti di raccolta, i controlli e la rendicontazione annuale.
Riabilitazione, liste di attesa e organizzazione sanitaria
Sono rafforzate le regole sulle prescrizioni del SSR, attribuendole a medici di medicina generale, pediatri, continuità assistenziale, medici delle strutture pubbliche e medici delle strutture accreditate. Viene inoltre disciplinato l’accesso dei professionisti delle strutture private accreditate all’opera di medici in rapporto esclusivo con il SSN o con altre strutture accreditate, nei limiti delle incompatibilità vigenti; tale disciplina è stata però successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
La legge modifica anche i termini per l’adeguamento delle strutture specialistiche odontoiatriche, portandoli da tre a cinque anni.
Agricoltura, anagrafe agricola e riforma fondiaria
Viene istituita l’Anagrafe agricola unica regionale, componente centrale del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata, integrato con il SIAN. Dal momento di piena operatività del sistema, i procedimenti amministrativi agricoli e di sviluppo rurale sono gestiti esclusivamente attraverso tale piattaforma, con obbligo di registrazione dei soggetti interessati; modalità e decorrenze sono demandate a provvedimenti dirigenziali.
La legge disciplina inoltre la valorizzazione e alienazione del patrimonio riveniente dalla riforma fondiaria: canoni d’uso, criteri di prezzo, oneri pregressi, regolarizzazione delle detenzioni, modalità di dismissione e abrogazione di molte norme precedenti. È previsto anche un regime transitorio per i procedimenti pendenti, con facoltà di scelta tra la disciplina nuova e quella previgente. Una parte rilevante di queste disposizioni è stata successivamente modificata da leggi del 2018 e del 2021.
È prevista una clausola valutativa per le leggi regionali sui prodotti agricoli di qualità e sul consumo a chilometro zero, con relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale.
In zootecnia, nelle more di una disciplina organica, l’assistenza tecnico-veterinaria alle aziende è affidata all’Associazione Regionale Allevatori sulla base di atti della Giunta e programmi del dipartimento competente.
Parchi naturali e governance ambientale
La legge aggiorna gli obiettivi di due parchi regionali, inserendo la conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale. Modifica inoltre la disciplina di nomina dei presidenti degli enti parco, attribuendo la nomina al Consiglio regionale sulla base delle candidature pervenute alla Comunità del Parco.
È prevista una riforma della governance dei parchi naturali regionali, con superamento degli enti di gestione e istituzione di un’Agenzia regionale dei Parchi Lucani, ma la disposizione è stata successivamente abrogata.
Rifiuti, energia, turismo e altre misure settoriali
La legge promuove il compostaggio di comunità e l’autocompostaggio domestico e non domestico. Modifica la disciplina regionale sugli impianti da fonti energetiche rinnovabili, precisando le linee guida applicabili e il criterio del buffer più restrittivo.
In materia di turismo sportivo, viene favorita la realizzazione di impianti da golf integrati con strutture ricettive, nel rispetto di requisiti minimi di superficie, qualità ambientale, risparmio energetico e vincoli urbanistici e paesaggistici; è previsto un divieto temporaneo di vendita delle strutture turistiche per cinque anni.
Polizia locale, enti regionali e organizzazione amministrativa
La legge ridefinisce la composizione del Comitato regionale di polizia locale e istituisce la giornata della Polizia locale. Stabilisce inoltre incompatibilità per gli amministratori delle società controllate o vigilate dalla Regione che abbiano rapporti di lavoro con la stessa, prevedendo aspettativa non retribuita per i dipendenti regionali nominati in tali organi.
Per l’avvocatura regionale, vengono introdotte regole più stringenti sul personale dell’Ufficio legale, sul coordinatore e sul trattamento economico, con obbligo di adeguamento del regolamento interno. La legge contiene anche norme di estensione agli enti sub-regionali delle regole sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per personale in possesso dei requisiti pensionistici.
Trasporti, consorzi industriali, edilizia residenziale pubblica e altre disposizioni finanziarie
La Regione è confermata quale ente di governo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con funzioni di programmazione, affidamento, gestione e controllo; per il trasporto comunale, i compiti operativi sono attribuiti alle amministrazioni locali secondo il piano regionale dei trasporti.
Sono previste misure per la liquidazione dei Consorzi di bonifica, la ricostruzione edilizia nei comuni colpiti da eventi calamitosi, l’edilizia residenziale pubblica con possibilità di rateizzazione fino a 48 o 72 rate, e il differimento di alcuni termini relativi a programmi di investimento e obiettivi occupazionali. È anche consentito l’utilizzo di economie per interventi di adeguamento sismico e sicurezza in piani di recupero.
Regime transitorio, abrogazioni ed efficacia
Molte norme hanno efficacia limitata o sono oggi superate: alcune disposizioni sono state espressamente abrogate, altre dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, altre ancora riguardano termini già scaduti o attività da esaurire in periodi determinati. La legge è inoltre assistita da clausola di neutralità finanziaria e, salvo l’eccezione prevista per l’art. 5, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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